We Wealth ha chiesto all’Avv. Davide Maria Testa dello Studio Dla Piper di analizzare le principali misure previste in materia Lavoro dalla Legge Bilancio 2024
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Trattasi, in sostanza, della legge finanziaria che, come di consueto, contiene tutte le norme “direzionanti” la posizione nazionale su tematiche nodali del Paese tra cui, come sempre, spicca il “lavoro”.
In questa fase macroeconomica così complessa, quali misure (afferenti al mondo del lavoro) introduce il testo di finanziaria?
Giova evidenziare sin da subìto che, almeno allo stato dell’arte, non vi sia alcun riferimento al “contratto di espansione” (né stanziamento alcuno volto al relativo rifinanziamento).
Strumento che era parso utilissimo, soprattutto nelle versioni più recenti (Legge di Bilancio 2022), in quanto volto incentivare una spinta positiva del mercato interno verso un cambiamento dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività delle imprese in campo.
Il contratto di espansione si inseriva nei processi di re-industrializzazione e riorganizzazione delle imprese ed era finalizzato, attraverso una modifica dei processi aziendali, (i) all’assunzione di nuove competenze, (ii) alla riqualificazione del personale in forza e (iii) all’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione.
Proprio quello di cui si avrebbe bisogno. Ma, allo stato attuale, il tanto atteso rifinanziamento dei fondi dedicati a tale strumento non è stato preso in considerazione ai fini della finanziaria per il 2024.
Fermo restando ciò, da una visione d’insieme del testo di legge, potrebbe dirsi che i macro-temi del lavoro su cui il Governo ha inteso dare direzione per il triennio, possono individuarsi nelle politiche di welfare (tassazioni agevolate premi di risultato, fringe benefit etc.), nel taglio del cuneo fiscale e contributivo redditi da lavoro dipendente, sostegni alle imprese del settore turistico, rifinanziamento dei fondi per le imprese in crisi, misure d’attenzione verso la famiglia e, tema di grande attualità, misure d’agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro di donne vittime di violenza di genere.
Il tutto, costellato da un intervento di riforma trasversale del sistema pensionistico e dei requisiti d’accesso alla pensione che, data la sua ampia portata, non verrà ivi incluso.
Di seguito, una breve panoramica di alcuni dei punti salienti:
i. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti:
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692 al mese, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Si evidenzia che, in considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ii. Welfare aziendale:
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale soglia (€ 1.000) sarebbe innalzata rispetto al valore previso dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli e pari a circa € 258.
Tale limite è elevato a € 2.000 (in luogo degli attuali € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.
La norma specifica che l’attuazione del relativo contenuto dovrà esser data previa informativa da parte dei datori di lavoro alle rappresentanze sindacali unitarie (laddove presenti).
iii. Detassazione dei premi di produttività/risultato:
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, è ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’art. 1, comma 182, L. n. 208/2015.
Si rammenta che tale norma richiamata da ultimo specifica che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a tale imposta sostitutiva, entro il limite di importo complessivo di € 3.000 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Per poter beneficiare di ciò, i lavoratori devono aver totalizzato, nell’anno precedente quello di liquidazione delle somme, un reddito da lavoro dipendente di ammontare non superiore ad € 80.000.
iv. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere:
Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, L. n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo (ivi inclusi gli stabilimenti termali), è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (ai sensi del d. lgs. n. 66/2003) effettuate nei giorni festivi.
Quanto sopra si applica ai soli lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 nel periodo d’imposta 2023.
v. Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Tra le altre:
- sul Fondo sociale occupazione e formazione (art. 18 D.L., n. 185/2008) nel limite di € 10 mln. per l’anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del d. lgs. n. 148/2015.
- Per l’anno 2024, è prorogato il trattamento di sostegno del reddito per le imprese in crisi (art. 44, D.L. n. 109/2018), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di € 50 mln. per l’anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (art. n. 18, comma 1, lettera a) D.L. n. 185/2008).
- per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (ossia, consultazione sindacale e procedimento “ordinario” di domanda per la concessione del trattamento).
vi. Fermo restando quanto sopra, la Legge prevede un ampio capo dedicato a famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale.
In particolare:
- asili nido: viene elevato il “bonus” asili nido a € 3.600, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (incremento pari a € 2.100), per nuclei familiari che abbiano un ISEE fino a € 40.000 ed al cui interno vi sia almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
- congedi parentali: modifiche alla struttura dell’art. 34, d.lgs. n. 151/2001 ove viene previsto che le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024».
Che cosa vuol dire? In origine, l’articolo 34, comma 1, cit. prevedeva che, per i periodi di congedo parentale, l’INPS corrispondesse una copertura indennitaria alle seguenti condizioni:
- riconoscimento di un’indennità pari al 30% della retribuzione;
- fino al 12° anno di vita del figlio;
- a ciascun genitore lavoratore per un periodo di 3 mesi.
Grazie all’intervento della legge n. 197/2022, la citata indennità è passata all’80% per la – limitata –di 1 solo mese e fino al 6° anno di vita del figlio (questa volta, in alternativa tra i genitori). Il DDL Bilancio 2024 è nuovamente intervenuto su questa misura sostituendo tale previsione (derogatoria) e prevedendo, sempre in via derogatoria alla previsione generale d’indennità al 30%, per una durata non superiore a 2 mesi (non più 1 mese solo) e fino al 6° anno di vita del figlio.
Di conseguenza, stando al nuovo testo, l’indennità sarà:
- Per 1 mese = 80% della retribuzione;
- Per 1 mese = 60% della retribuzione. Tale ultima percentuale del 60% è elevata, per il solo 2024, all’80% della retribuzione.
Tali modifiche saranno applicabili con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
- decontribuzione lavoratrici madri: dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio minore.
- Benefici contributivi per assunzione donne vittime di violenza: nel triennio 2024-2026, i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza (beneficiarie della misura di cui all’art. 105bis D.L. n. 34/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100% nel limite massimo di importo di € 8.000 annui riparametrato e applicato su base mensile.
- Per assunzioni a tempo determinato, anche somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione.
- Per assunzioni a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’analisi è a firma dell’Avv. Davide Maria Testa, dello Studio Dla Piper, esperto in diritto del lavoro, relazioni industriali e riorganizzazioni aziendali
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