Il 23 novembre 2023 l’Ivass ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di regolamento che prevede modifiche e integrazioni agli attuali regolamenti che regolano rispettivamente l’attività di distribuzione assicurativa e l’informativa, la pubblicità e la realizzazione di prodotti assicurativi (Regolamenti 40/2018 e 41/2018).
La semplificazione come modalità per rafforzare la tutela dei clienti
Le nuove disposizioni sono volte a migliorare l’efficacia delle informazioni che le imprese di assicurazione e i distributori assicurativi devono fornire ai contraenti, tramite misure di razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente.
In base alle verifiche condotte sul mercato dall’Istituto di vigilanza, sono emerse notevoli criticità da parte degli operatori nell’adottare gli attuali modelli di informativa, considerata decisamente copiosa, dispersiva e contenente duplicazioni di informazioni. Peraltro, non emergono dati confortanti neppure sul fronte dei clienti, infatti, la pluralità, la lunghezza e la complessità dei moduli e dei documenti da leggere in occasione dell’acquisto di un prodotto assicurativo – che può avere a volte un contenuto piuttosto sofisticato – costituisce un disincentivo a informarsi e questo comporta poi un incremento dei reclami e dei contenziosi contro le imprese e/o gli intermediari, per imputare a tali soggetti la responsabilità di non aver fornito informazioni chiare in sede di collocamento.
L’Ivass intende pertanto rafforzare la tutela della clientela attraverso l’adozione di documenti più sintetici e semplici, pur mantenendo la chiarezza e la completezza dell’informativa da fornire.
Informativa precontrattuale per scelte informate
Nell’ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi l’intermediario è tenuto a rendere note ai contraenti informazioni specifiche riguardanti la propria attività e i prodotti offerti. Le previsioni in materia sono molteplici e le tipologie di documenti che devono essere consegnati ai potenziali contraenti, nonché il loro contenuto, non risultano talvolta chiaramente distinguibili per i clienti e non consentono pertanto proprio a coloro che dovrebbero essere tutelati, di effettuare scelte informate e adeguate alle loro caratteristiche ed esigenze.
I principali documenti da consegnare ai clienti che acquistano un prodotto assicurativo
Il contenuto degli obblighi informativi riguarda da un lato il distributore e altri elementi considerati rilevanti nell’attività distributiva, come la prevenzione di conflitti di interesse e le remunerazioni ricevute dal distributore. A tal riguardo, il Regolamento Ivass 40/2018 prevede la predisposizione e la consegna di una modulistica standard, recante informazioni sul distributore e le relative regole di comportamento e sulla distribuzione rispettivamente di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi (cosiddetto Ibip).
Dall’altro lato, l’informativa precontrattuale attiene al prodotto e alle sue caratteristiche.
Ai sensi del Regolamento Ivass 41/2018 al cliente devono essere infatti forniti una serie di documenti – in funzione del tipo di prodotto assicurativo offerto – che compongono, insieme alle condizioni generali di assicurazione, il cosiddetto “set informativo”, ovvero:
- (i) il documento informativo precontrattuale per prodotti assicurativi danni (Dip danni);
- (ii) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita (Dip vita);
- (iii) il documento informativo per i prodotti di investimento assicurativi (Kid);
- (iv) i documenti informativi precontrattuali aggiuntivi.
Proposte di modifica all’informativa riguardante i distributori da consegnare in sede di collocamento
Per quanto riguarda l’informativa riguardante i distributori, la proposta di regolamento dell’Ivass mira principalmente a:
- limitare il numero di documenti informativi, prevedendo un unico modello precontrattuale (Mup) differenziato per tipologia di prodotto (Ibip e non Ibip) che integri le informazioni oggi contenute in più moduli (allegati 3, 4 e 4-bis al Regolamento 40/2018);
- abrogare l’allegato 4-ter, che attualmente prevede gli obblighi di comportamento del distributore;
- abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito web o di affissione presso la sede del distributore del materiale informativo;
- inserire una clausola di collegamento con l’informativa di prodotto, che consenta di fornire le informazioni sui reclami in un’unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l’autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso in cui il prodotto sia collocato dalla stessa azienda produttrice;
- consentire la fornitura di informazioni sui rapporti commerciali intrattenuti dagli intermediari assicurativi con le imprese di assicurazione, mediante pubblicazione sul sito internet o affissione nei locali, ferma restando la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente.
Proposte di modifica all’informativa relativa alla pubblicità e ai prodotti
In merito alle informazioni sui prodotti, l’Ivass con l’attuale intervento propone di:
- semplificare la struttura dei Dip aggiuntivi, eliminando gli elementi:
(a) ridondanti, perché già contenuti nel Kid, nel Dip vita e nel Dip danni
(b) relativi alla fase di esecuzione del contratto (ad esempio, le modalità di denuncia di un sinistro) e comunque facilmente reperibili nelle relative condizioni generali.
Di conseguenza, i nuovi schemi proposti concentrano l’informativa su:
(i) costi;
(ii) garanzie assicurative/coperture offerte, esclusioni e limitazioni, mercato di riferimento;
(iii) regime fiscale
(iv) informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 185 del Codice delle assicurazioni (solvibilità, reclami, legge applicabile); - introdurre un numero massimo di pagine per la redazione dei Dip aggiuntivi;
- abrogare l’obbligo di indicare nel Dip aggiuntivo le sezioni vuote con la frase “nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quelle fornite nel Dip/Kid”;
- per gli Ibip, uniformare la denominazione del Dip aggiuntivo a quella del Kid, al fine di facilitare la comparabilità con altri prodotti percepiti come simili e rendere immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li contraddistinguono.
Conclusioni
Il quadro delle informazioni precontrattuali da fornire ai contraenti è complesso e articolato e contribuisce a creare un sistema per certi versi inefficiente. A fronte del riconoscimento di tali problematiche, sono in cantiere a livello istituzionale interventi per razionalizzare e semplificare la documentazione precontrattuale riguardante il distributore da un lato (la sua attività e le regole da rispettare) e i prodotti dall’altro. Tale processo di semplificazione dovrebbe avere l’effetto di rendere più intelligibile le base informativa dei contraenti/assicurati e consentire loro l’esercizio di scelte più consapevoli grazie a una maggiore trasparenza derivante dalla riduzione e riorganizzazione delle informazioni rilevanti.