Investire nell’oro: il regime di esenzione dell’Iva

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L’oro da investimento si presenta in forma di lingotti o placchette o in monete e rispetta determinati standard di purezza

Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto l’oro da investimento è prevista l’esenzione Iva

L’Italia quanto a riserve auree occupa i primi posti del podio a livello mondiale

L’oro, bene rifugio per eccellenza, è da sempre sinonimo di stabilità, in quanto asset idoneo per sue specifiche caratteristiche a proteggere, da eventuali rovesci dei mercati finanziari, la ricchezza di chi lo detiene.
Siffatta circostanza è vera al punto che le riserve auree accumulate dai vari Stati e detenute nelle Banche centrali rappresentano un indice di tenuta economica della nazione, oltre a supportare il valore della valuta nazionale e finanziare il debito pubblico, fungono da garanzia di rimborso per i depositanti, i detentori di banconote e gli operatori commerciali.
Come messo in evidenza da TrueNumbers, l’Italia quanto a riserve auree occupa i primi posti del podio a livello mondiale, insieme a Usa e Germania.

L’Italia, ottava economia mondiale per il Pil, detiene, infatti, con 2.452 tonnellate di oro – costituito prevalentemente da lingotti e in minor parte monete – la terza riserva di oro del mondo.

Ebbene, investire nell’oro può risultare conveniente per tante ragioni e tra queste vengono in rilievo anche i profili fiscali.

In proposito, occorre soffermare l’attenzione sulla recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 897 del 31 dicembre 2021, con cui si è fatta maggiore chiarezza sull’esenzione Iva prevista per le operazioni aventi ad oggetto l’oro da investimento.

La legge n. 7 del 17 gennaio 2000, in attuazione della Direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, ha introdotto per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l’oro da investimento un regime speciale Iva che, a certe condizioni, determina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Più nel dettaglio, se nel c.d. oro industriale è disposto uno speciale regime di imponibilità ai fini Iva (ove l’imposta viene assolta dal cessionario, il quale deve integrare con l’Iva la fattura emessa dal cedente rendendosi così contemporaneamente debitore e creditore della stessa nei confronti dell’erario, con il meccanismo del reverse charge), nelle cessioni di oro da investimento – effettuate anche mediante titoli o altri strumenti finanziari – non verrà applicata l’Imposta.

Il regime di esenzione Iva ex art. 10 n. 11) del DPR 633/72 trova applicazione, però, se: a) il contratto abbia ad oggetto la consegna di materiale che, per le sue caratteristiche, è qualificabile come oro da investimento (ipotesi integrata anche quando il contratto individui solo gli estremi del lingotto o della placchetta) e se l’oro (rappresentato o meno da titoli) presenti determinate caratteristiche di forma, peso e purezza. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente. Pertanto, la mancanza anche di una sola caratteristica incide sulla qualificazione dell’oro che non potrà più considerarsi da investimento (ma industriale), e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’Iva da parte del cessionario.

Ma cosa si intende per oro da investimento? Si tratta dell’oro in forma di lingotti o placchette di peso comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; l’oro in forma di monete di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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