La tassazione sull’oro avviene solo in caso di profitto, in relazione alle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso
La detenzione di oro da investimento comporta di prestare attenzione agli oneri dichiarativi
Preliminarmente è bene chiarire che, ai sensi della L. n. 7/2000, si considera oro da investimento quello che si presenta in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato (quindi per l’acquisto di lingotti in oro di purezza pari o superiore a 995 millesimi); o in forma di monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno, o hanno avuto, corso legale nel Paese di origine.
La tassazione sull’oro fisico è esente da Iva nel momento in cui i risparmiatori o gli investitori acquistano il metallo prezioso da figure autorizzate dalla Banca d’Italia. Diverso è il caso in cui ci sia cessione o vendita di oro a titolo oneroso. Infatti, le plusvalenze (o capital gain), dunque i guadagni realizzati dalla rivendita dell’oro, seguono uno specifico trattamento fiscale.
Più nel dettaglio, l’art. 67, comma 1, lett. c-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, fa rientrare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi (sempreché siano allo stato grezzo o monetato) nella categoria di redditi “diversi”.
In questi termini, pertanto, la cessione di oro è suscettibile fiscalmente in capo al contribuente se genera plusvalenza. L’oro fisico allo stato grezzo (i lingotti) viene tassato alla voce redditi diversi, al 26% della plusvalenza, la quale è calcolata in considerazione della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.
Al momento della vendita, pertanto, la fattura di acquisto assume un ruolo fondamentale per determinare l’importo della plusvalenza. È la fattura infatti che rappresenta il prezzo d’acquisto dal quale dovranno essere detratte il 26% di tasse.
Venendo agli obblighi dichiarativi, è bene distinguere tra operazioni domestiche e operazioni che prevedono la detenzione di oro all’estero.
Nel caso in cui il contribuente dalla cessione di oro realizzi una plusvalenza, dovrà riportare in dichiarazione il valore del capital gain raggiunto; segnatamente nel Quadro RT, relativo alle plusvalenze di natura finanziaria. La compilazione di tale quadro dichiarativo si rende necessaria al fine di assoggettare le plusvalenze realizzate a tassazione ai fini delle imposte dirette.
Nel caso in cui il contribuente, fiscalmente residente in Italia, detenga oro da investimento all’estero, dovrà premurarsi di riportarlo, ai fini del monitoraggio fiscale, nel Quadro RW – che attiene alle attività finanziarie detenute all’estero. Beninteso che l’inserimento di valori aurei nel quadro RW non rileva per la determinazione della base imponibile Ivafe.