Fondi di investimento alternativi: riconosciuta esenzione Iva

Nicola Dimitri
6.10.2022
Tempo di lettura: 3'
I fondi di investimento alternativi (Fia) secondo l'Agenzia possono beneficiare del regime di esenzione

Con una recente risposta a interpello, segnatamente n. 489 del 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti relativi allo specifico regime Iva applicabile ai Fondi di gestione comuni di investimento nonché alternativi, dunque sulla possibilità di riconoscerne l’esenzione.


A tal riguardo, l’Agenzia mette in evidenza che la Direttiva 2006/112/CE (di cui al disposto dell'art. 135, paragrafo 1, lettera g), prevede l'esenzione Iva per alcuni servizi finanziari, tra cui "la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione".

Ambito di operatività dell’esenzione

Ciò considerato, l’Agenzia, in risposta alla richiesta del contribuente, mette in evidenza che i servizi forniti da un gestore esterno possono, sotto il profilo oggettivo, rientrare nell'ambito di operatività dell’esenzione a condizione che gli stessi formino "un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d'investimento".

Più nello specifico, come statuito a più riprese dalla giurisprudenza, anche comunitaria, le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari e le raccomandazioni di acquisto e di vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una società digestione di fondi comuni d'investimento, che sono specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi, possono rientrare nel regime d’esenzione.


A quali condizioni?

Per stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell'esenzione Iva, secondo quanto previsto dal succitato articolo di cui alla Direttiva Ue, occorre esaminare se il servizio fornito da detto terzo presenti un nesso intrinseco con l'attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d'investimento.

In tale ottica, secondo la Corte, come ripreso nella risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate, rientrano nella nozione di gestione di fondi comuni d'investimento:

  • le funzioni di gestione di portafogli
  • i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, in outsourcing.

In buona sostanza, per stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell'esenzione, occorre esaminare se il servizio fornito da detto terzo presenti un nesso intrinseco con l'attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d'investimento.


Le ipotesi di esclusione dal regime di esenzione

La prestazione unica di servizi di gestione fornita per mezzo di una piattaforma informatica, appartenente ad un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi, che comprende sia fondi comuni d'investimento sia altri fondi, non può beneficiare dell'esenzione prevista in quanto per essere qualificati come operazioni esenti i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo comuni d'investimento. A tal riguardo, è valido il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia, del 2 luglio 2020, causa C-231/19.

In effetti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate in una precedente risposta a interpello, n. 527/2021, sono riconducibili nell'esenzione Iva i servizi di gestione dei fondi comuni d'investimento che risultano "intrinsecamente connessi" e complessivamente funzionali all'attività propria del gestore (Sgr) degli organismi di investimento collettivo del risparmio.


Esenzione sui fondi comuni di investimento alternativi

Osserva l’Agenzia che per quanto concerne l’operatività della esenzione, altresì, si ritiene che essa possa trovare applicazione anche sui fondi comuni di investimento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. Oivcm), laddove abbiano per oggetto  l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi.

Ma non è tutto. Ai fini dell’esenzione, si qualificano anche i fondi che, pur non rientrando nel novero degli Oicvm, hanno:

  • caratteristiche sovrapponibili a questi
  • sono coinvolti nelle medesime operazioni
  • si presentano in rapporto di concorrenza con essi.

Ciò considerato, infine, ad avviso dell’Agenzia, si deve ritenere che i fondi di investimento alternativi (Fia) possono beneficiare del regime di esenzione.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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