Per continuare ad esercitare in Italia le imprese inglesi avrebbero dovuto fare domanda entro dicembre 2020
Nel caso di non accettazione della richiesta, da parte dell’Autorità competente, il soggetto finanziario dovrà cessare l’attività
Nel caso in cui si sia fatta domanda nei termini ma questa è stata non accolta dall’Autorità competente, il soggetto finanziario deve cessare l’attività, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.
A tutto questo si aggiunge che le realtà con sede legale nel Regno Unito devono fornire ai clienti un’adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso della Gran Bretagna dall’Unione europea. “Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l’attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute” precisa il testo del decreto.
Focus finanziamenti, la cessazione dell’attività, anche se conseguente al diniego dell’autorizzazione non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata.
Assicurazioni
Per quanto riguarda le imprese di assicurazione, avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono cancellate, dal 1° gennaio 2021, dagli elenchi tenuti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). Queste proseguiranno l’attività nei limiti della gestione delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o ad altro termine evidenziato dall’impresa in uno specifico piano da presentare all’Ivass.
Nel dettaglio le imprese dovranno:
1) informare gli assicurati del regime di operatività applicabile, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale.
2) Presentare all’Ivass, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri.
3) Presentare all’Ivass con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
Per quanto riguarda i clienti questi devono prestare attenzione a:
1) devono ricevere dall’impresa con sede legale nel Regno Unito un’informativa sulle modalità attraverso le quali l’impresa continuerà ad operare; tale informativa potrà anche essere pubblicata solo sul sito dell’impresa;
2) dal 1° gennaio 2021 possono recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che abbiano durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero possono esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso;
3) non possono avvalersi delle clausole di tacito rinnovo dei contratti;
4) possono inviare i reclami direttamente all’impresa, secondo le modalità in caso di mancata risoluzione, all’Ivass