Per rilanciare le imprese e allo stesso tempo tutelare le posizioni lavorative nella progressiva uscita dalla fase emergenziale, il legislatore ha esteso il beneficio dell’esonero contributivo, fruibile dal datore, a tutti i lavoratori prescindendo dall’età
Ebbene, se già questa misura di favore era stata introdotta dalla precedente legge di bilancio, la manovra del 2022, all’art. 1 comma 119, estende l’ambito applicativo dell’incentivo, riconosciuto ai datori che si impegnano a ricollocare nel mondo del lavoro i dipendenti di imprese in crisi, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.
In buona sostanza, se l’esonero contributivo nella precedente legge di bilancio riguardava solo le assunzioni di soggetti under 36, ad oggi si applica per ogni assunzione. Senza tener conto dell’età del lavoratore; a patto che si tratti di lavoratore subordinato, impiegato in un’impresa che ha attivato un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Nonostante la misura sia particolarmente interessante per le imprese (ma, certamente, anche per i lavoratori), ci sono ancora dei punti da chiarire e, in particolare, quello più rilevante concerne l’inquadramento contrattuale richiesto per fruire dell’esonero contributivo.
La legge di bilancio 2022, a differenza della precedente, prevede che l’esonero possa essere fruito solo in caso di assunzione di inoccupati con contratto a tempo indeterminato o in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’incentivo, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.
Infine, è prorogato per il 2022, lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.