Solo quando il trustee trasferisce ai beneficiari i beni vincolati nel trust l’imposta di donazione è dovuta
La fattispecie impositiva, nel trust, si applica quando in concreto si verifica l’arricchimento patrimoniale dei beneficiari
La retrocessione è una fattispecie che si realizza, nel caso di un trust, allorquando, a seguito della rinuncia irrevocabile dei beneficiari alla loro posizione, i beni segregati ritornano al disponente.
In linea generale, si può affermare che la retrocessione coincide con il fallimento del trust, o con la sua estinzione per impossibilità di realizzare lo scopo, in quanto i beneficiari, rinunciando ad ogni arricchimento a loro vantaggio previsto dal disponente, fanno venire meno il programma negoziale che il settlor avrebbe voluto realizzare.
E invero, in questa ipotesi, come del resto evidenziato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza
n. 8719 del 2021, la rinuncia esclude ogni fattispecie impositiva, perché non vi è più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito e, quindi, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo. Infatti, la retrocessione al disponente dei beni segregati è effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi.
La retrocessione dei beni segregati non realizza l’effetto traslativo atteso dal disponente e non determina alcun arricchimento a favore dei beneficiari. Piuttosto, spiegano i giudici, configura un atto uguale ma opposto all’atto di costituzione del vincolo, motivo per cui alcun effetto imponibile può venire ad esistenza.
La Cassazione ritiene che solo il trasferimento definitivo dei beni dal trustee ai beneficiari realizzi il presupposto impositivo dell’imposta donativa e ipocatastale.
In questi termini, essendo la retrocessione una vicenda che fa terminare l’efficacia del trust, essa stessa impedisce ogni fattispecie impositiva in misura proporzionale, in quanto esclude ogni potenziale arricchimento dei beneficiari.
Ebbene, nel caso di retrocessione non è sostenibile l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (né di registro) proporzionali, ma solo l’
imposta fissa. Vale qui, infatti, un precedente orientamento giurisprudenziale a mente del quale il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’Imposta di Registro che alle imposte ipotecaria e catastale.
La re-intestazione al disponente dei beni segregati nel trust e gestiti dal trustee, in attesa del trasferimento (poi non avvenuto) a favore dei beneficiari, configura un atto neutro anche per l’imposta di donazione, proprio come l’intestazione al trustee iniziale, di cui configura atto speculare.
Solo quando il trustee trasferisce ai beneficiari i beni vincolati nel trust l’imposta di donazione è dovutaLa fattispecie impositiva, nel trust, si applica quando in concreto si verifica l’arricchimento patrimoniale dei beneficiari
La retrocessione è una fattispecie che si realizza, nel caso di…