L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti
L’obbligo di fatturazione elettronica vale anche per i forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e per le associazioni sportive dilettantistiche
Fatturazione elettronica: quadro generale
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il
Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori Iva.
Inoltre, a seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 36/2022 (cd. decreto PNNR) è stato esteso, a decorrere dal 1 luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad altri soggetti, quali:
- contribuenti forfettari
- contribuenti in regime di vantaggio
- associazioni sportive dilettantistiche a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno e conseguiti nell’anno precedente, superi la soglia di 25 mila euro.
Fatturazione elettronica per soggetti extra-Ue
Con riferimento all’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia, l’Agenzia ha avuto modo di precisare che i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo dal 1° gennaio 2019 di emettere le fatture elettroniche via SdI per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale).
Tuttavia, come messo in evidenza nella risposta a interpello n. 575/2022, il medesimo adempimento non è previsto per il soggetto non residente, il quale ”non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.
Ciò in quanto, segnala l’Agenzia, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.
In questi termini, in mancanza di una specifica previsione, si deve ritenere, sottolinea l’Agenzia, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati continuino ad essere esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica.
Le società extra-Ue, pertanto, non hanno obbligo di accreditarsi al Sid e possono fatturare mediante emissione di fattura non elettronica.