Stanno per entrare in vigore gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia
Il datore che da uno Stato dell’Ue intende inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso un’altra impresa, anche dello stesso gruppo, o presso un’altra unità produttiva o un altro destinatario, deve tenere conto delle nuove regole relative alla comunicazione obbligatoria
Viene messo a disposizione un nuovo modello denominato UNI_Distacco_UE che dovrà essere utilizzato dal prestatore di servizi che distacchi uno o più lavoratori in Italia per lunga durata.
Tramite detto modello, i prestatori di servizio in procinto di effettuare il distacco potranno notificare la comunicazione preventiva entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco; potranno altresì annullarla entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. Per le comunicazioni successive, relative ad eventuali variazioni, la trasmissione telematica deve avvenire entro 5 giorni dall’evento modificativo.
In caso di distacco di lunga durata, vale a dire il distacco che prevede una durata superiore a 12 mesi (termine prorogabile a 18 mesi) la notifica motivata dovrà essere comunicata al Ministero entro 5 giorni dal superamento del termine annuale previsto per il distacco. Sul punto, è bene però specificare che nel caso in cui la durata superiore ai 12 mesi sia già predeterminata all’inizio del distacco, la comunicazione preventiva avrà valore di notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Più nel dettaglio, la società che intende distaccare uno o più lavoratori in Italia (ad esempio, presso una sussidiaria o presso un’altra impresa) non solo deve farlo per un periodo limitato di tempo, ma deve dimostrare, tra le altre cose: la sottoscrizione di un contratto tra impresa distaccante e distaccataria e, ai fini della genuinità del distacco, anche l’esistenza – per tutto il periodo della missione – delle altre tutele e condizioni retributive e indennitarie.
La comunicazione preventiva deve recare i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante, la generalità e il domicilio eletto del referente, i dati del distaccatario, il codice Ateco del soggetto distaccatario, il numero dei lavoratori distaccati, la sede e la durata del distacco (con l’indicazione dell’inizio e della fine) .
Infine, con riferimento al regime sanzionatorio, la disciplina prevede che in caso di violazione rispetto ai tempi di di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro da 150 a 500 per ogni lavoratore.