Gli importi detraibili per la prossima dichiarazione dei redditi per l’iscrizione alle università private sono rivisti al rialzo
La detrazione si applica anche alle spese sostenute per l’iscrizione presso università straniere
Tra le misure agevolative pensate per ridurre il peso fiscale gravante sulla famiglia (si pensi, tra le altre, alle spese sanitarie, ai mutui ipotecari per la prima casa, alle attività sportive dei familiari a carico), il legislatore consente di detrarre le spese universitarie sostenute in funzione dell’iscrizione a corsi di istruzione universitaria, svolti presso università statali e private, italiane o straniere.
La concezione di corso universitario è ampia e comprende tanto il corso di laurea ordinario (triennale, specialistica o magistrale), quanto i corsi di specializzazione, di perfezionamento, i master post-laurea, i dottorati di ricerca. La misura agevolativa si estende, tra l’altro, anche ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica se equiparati a corsi di formazione universitaria.
Le voci di spesa ammesse in detrazione sono le tasse sostenute per l’immatricolazione o iscrizione dello studente al corso universitario; gli esborsi per la partecipazione a test di ingresso; le soprattasse per gli esami di profitto e laurea; le spese per la frequenza di tirocini formativi attivi (per la formazione iniziale dei docenti).
Più nel dettaglio, la detrazione nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione a un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In fase di dichiarazione, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare a carico, occorre indicare il codice fiscale del familiare nel cui interesse è stato effettuato l’esborso.
Dovrà altresì essere indicata la tipologia di voce (spesa o rimborso), la tipologia di università (statale o non statale), la denominazione dell’università, la spesa universitaria e la percentuale di sostenimento a favore del familiare a carico.
Gli importi massimi stabiliti tengono conto dell’area disciplinare degli studi e del territorio in cui hanno sede le università private frequentate.
Per l’anno 2021, occorre fare riferimento al Decreto n. 1324/2021 pubblicato sulla G.U. lo scorso 7 febbraio 2022.
In detto decreto, infatti, sono indicati gli importi detraibili per la prossima dichiarazione dei redditi in relazione alle tasse e ai contributi versati per la frequenza di corsi universitari presso università non statali.
Il nuovo decreto rivede le soglie in rialzo, garantendo, quindi, un maggior alleggerimento del peso fiscale alle famiglie che iscrivono a un corso di laurea un figlio, o un familiare fiscalmente a carico, presso università private.
Dette soglie, per i corsi universitari, sono così riviste: per medicina, la detrazione è fino a € 3.900, per le università del nord; € 3.100, per quelle del Centro, € 2.900 per quelle del Sud e isole. Per le facoltà sanitarie, la detrazione corrisponde a € 3.900 per il Nord; € 2.900 al Centro; € 2.700 per le iscrizioni presso università del Sud o isole. L’area disciplinare scientifico-tecnologica, prevede detrazioni per € 3.700, per atenei del Nord; € 2.900 del Centro; € 2.600 Sud e isole. Infine, l’area umanistico-sociale, ammette in detrazione € 3.200 per il Nord; € 2.800 per il Centro; € 2.500 per il Sud e isole
Per i corsi post-laurea (corsi di dottorato, specializzazione, master universitari di primo e di secondo livello), invece, la spesa massima detraibile si attesta entro queste soglie: Nord € 3.900; Centro € 3.100; Sud e isole € 2.900.
È bene evidenziare che agli importi riportati nelle tabelle deve essere aggiunta, per il calcolo definitivo della detrazione, anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
Infine, occorre notare che anche le spese per i contratti di locazione sostenute per gli studenti fuori sede possono, a certe condizioni, essere detratte dal reddito Irpef.