I compensi ricevuti dalle celebrities, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità, rientrano nel contesto artistico e come tali costituiscono redditi di lavoro autonomo
I compensi dei testimonial, modelli e influencer non residenti, che prestano la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali svolte in Italia, sono tassati in Italia
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 700/2021, approfondisce un tema di grande attualità, facendo chiarezza sulla questione relativa al trattamento fiscale dei compensi percepiti da celebrities, testimonial, modelli e influencer non residenti in Italia, per le attività da questi svolte nel territorio dello Stato per conto di una società straniera.
Più nel dettaglio, come emerge dalla lettura della risposta resa dall’Agenzia, i compensi che i modelli professionisti percepiscono per l’esecuzione di sessioni di photo shooting svolte in Italia e per i conseguenti diritti di utilizzazione delle immagini realizzate, devono essere qualificati come redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia (ex art. 23, co. 1, lett. d, Tuir) e ivi devono essere assoggettati a tassazione.
Per quel che concerne la tassazione dei compensi erogati per l’utilizzazione delle immagini realizzate,
a nulla rileva il luogo ove avviene in concreto lo sfruttamento economico del diritto di immagine: si dovrà prendere in considerazione, infatti, il luogo in cui l’attività artistica, da cui discendono detti diritti, è stata eseguita.
In questi termini, chiarisce l’Agenzia, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità, i compensi percepiti in ragione dell’utilizzazione delle immagini del modello o dell’influencer, sono da considerarsi assimilabili a quelli di lavoro autonomo in quanto correlati alla notorietà del soggetto, dunque alla sua attività artistica o alla sua professione principale.
I modelli ed influencer non residenti che svolgono attività presso una location italiana, sono tassati in Italia per le prestazioni rese nel territorio nella
misura del 30% a titolo di ritenuta alla fonte.
La società straniera, inoltre, se non ha una stabile organizzazione in Italia, non rivestirà la qualifica di sostituto d’imposta.
Ciò che si può cogliere dalla risposta ad interpello resa dall’Agenzia delle entrate è che, sempre di più, anche dal punto di vista fiscale, gli influencer – dunque le attività dagli stessi poste in essere – iniziano ad avere uno specifico inquadramento fiscale (per molti aspetti analogo a quello degli artisti o entertainers) con ripercussioni sul trattamento e qualificazione dei redditi.
I compensi ricevuti dalle celebrities, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità, rientrano nel contesto artistico e come tali costituiscono redditi di lavoro autonomoI compensi dei testimonial, modelli e influencer non residenti, che prestano la propria immagine in campagne pubblici…