Non è prevista alcuna sanzione in caso di restituzione di un contributo a fondo perduto rivelatosi indebitamente percepito se i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate, che escludono la spettanza dell’agevolazione, sono successivi all’erogazione
Nel caso in cui l’Agenzia renda dei chiarimenti a mente dei quali si evince che il contributo a fondo perduto, precedentemente ricevuto, risulta non dovuto, il contribuente sarà tenuto alla restituzione e al pagamento degli interessi senza andare incontro a sanzioni
In effetti, spiega l’Agenzia, le sanzioni non sono irrogate quando l’indebita percezione dell’agevolazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della successiva pubblicazione dei chiarimenti dell’Agenzia (nel caso di specie contenuti nella circolare n. 22/E del 2020) apprenda di avere assunto un comportamento non coerente con quando nel documento indicato.
In entrambi i casi, pertanto, l’indebita percezione è scusabile in quanto non riconducibile alla deliberata volontà del contribuente di ottenere un contributo in effetti non spettate. Ragione per cui, il soggetto che riceve un contributo e si avveda, successivamente, di non esserne legittimato andrà esente da ogni sanzione e potrà regolarizzare l’indebita percezione semplicemente restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi.
E invero, solo dopo l’erogazione del contributo, dunque a contributo già incassato dal contribuente, l’Agenzia delle entrate – con la circolare n. 5/E del 2021 – ha di fatto reso il contributo indebito e non spettante.
Nella circolare, infatti, l’Agenzia ha chiarito che l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa e, pertanto, non è ascrivibile tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto Sostegni.