Indebita percezione del contributo a fondo perduto? Ecco cosa fare

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Se il contribuente fruisce di un contributo a fondo perduto, a certe condizioni, può regolarizzare l’indebita percezione, senza incorrere in sanzioni

Non è prevista alcuna sanzione in caso di restituzione di un contributo a fondo perduto rivelatosi indebitamente percepito se i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate, che escludono la spettanza dell’agevolazione, sono successivi all’erogazione

Nel caso in cui l’Agenzia renda dei chiarimenti a mente dei quali si evince che il contributo a fondo perduto, precedentemente ricevuto, risulta non dovuto, il contribuente sarà tenuto alla restituzione e al pagamento degli interessi senza andare incontro a sanzioni

L’Agenzia delle entrate con risposta a interpello 581 dell’8 settembre 2021, torna sul tema relativo alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati a favore dei titolari di partita IVA, nell’ambito delle misure adottate per supportare i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, e fa chiarezza sul caso di indebita percezione.
Più nel dettaglio, l’Agenzia si sofferma sull’applicazione del regime sanzionatorio previsto nel caso in cui il contributo erogato risulti non effettivamente spettante al destinatario.
Entrando nel merito, dalla risposta resa all’istante, l’Agenzia, richiamando la circolare n. 25/E del 2020, chiarisce che, benché, in linea generale, in caso di contributo non spettante la procedura di recupero implica anche l’irrogazione delle relative sanzioni, nel caso in cui l’indebita percezione si riveli essere dipesa da circostanze non imputabili al contribuente, si applicherà solo il recupero del contributo.

In effetti, spiega l’Agenzia, le sanzioni non sono irrogate quando l’indebita percezione dell’agevolazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della successiva pubblicazione dei chiarimenti dell’Agenzia (nel caso di specie contenuti nella circolare n. 22/E del 2020) apprenda di avere assunto un comportamento non coerente con quando nel documento indicato.

In entrambi i casi, pertanto, l’indebita percezione è scusabile in quanto non riconducibile alla deliberata volontà del contribuente di ottenere un contributo in effetti non spettate. Ragione per cui, il soggetto che riceve un contributo e si avveda, successivamente, di non esserne legittimato andrà esente da ogni sanzione e potrà regolarizzare l’indebita percezione semplicemente restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi.

Nel caso di specie, oggetto di interpello, l’errore commesso dall’istante, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, è consistito nell’aver inserito nel calcolo del fatturato mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo.

E invero, solo dopo l’erogazione del contributo, dunque a contributo già incassato dal contribuente, l’Agenzia delle entrate – con la circolare n. 5/E del 2021 – ha di fatto reso il contributo indebito e non spettante.

Nella circolare, infatti, l’Agenzia ha chiarito che l’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa e, pertanto, non è ascrivibile tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto Sostegni.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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