Il testamento: ecco come previene le liti tra eredi

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Il “Legato in sostituzione di legittima” è utile a regolare la pianificazione successoria in presenza di un legittimario estraneo alla più ristretta cerchia familiare del testatore

La rinuncia del legato da parte del legittimario è una facoltà che può essere esercitata qualora quest’ultimo non si consideri soddisfatto ritenendo di aver ricevuto un legato di valore inferiore a quello della sua quota di legittima

La presenza di un legittimario estraneo alla più ristretta cerchia familiare del testatore, la cui posizione (giustamente) è tutelata dalla legge, potrebbe essere fonte di incertezza e litigi in sede successoria. Uno degli strumenti che vengono in mente in situazioni del genere è quello del “legato in sostituzione di legittima”. Tale fattispecie non è da confondere con il ben diverso istituto del “lascito in conto di legittima”, che è in sostanza un assegno divisionale e non muta lo status del beneficiario quale erede del de cuius. Il legato in sostituzione lo si può descrivere come la disposizione testamentaria in virtù della quale il de cuius nel proprio testamento attribuisce ad un legittimario che esso non ritiene opportuno designare come proprio erede universale (ad es. l’ex coniuge separato non divorziato o un figlio nato fuori dal matrimonio) un legato avente ad oggetto un bene in sostituzione della quota di legittima spettante a quest’ultimo. 

Al momento della morte del de cuius, al legittimario in questione spetterà scegliere tra due opzioni alternative. Da un lato, il conseguimento del legato implica la rinuncia a far valere il diritto di legittimario ed il successore non acquista la qualità di erede, con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima. 

Dall’altro, la rinuncia al legato e la richiesta della legittima.

In sostanza, la fattispecie in oggetto consente al testatore di soddisfare i diritti successori di un legittimario. Nondimeno rappresenta un’opportunità per lo stesso legittimario il quale, se soddisfatto, eviterà di prendere parte alla fase di divisione ereditaria, che da sempre rappresenta un momento di tensione all’interno dell’ambito familiare, e, soprattutto, non sarà tenuto a rispondere dei debiti ereditari o quantomeno vi risponderà nei limiti del valore del suo legato. Si tratta tecnicamente di un’attribuzione a titolo particolare, disposta a tacitazione della quota riservata, sottoposta a condizione risolutiva in quanto l’eventuale rinuncia da parte del legittimario fa venir meno il legato. A tal fine, è opportuno specificare che è compito del testatore indicare in maniera chiara ed inequivoca che l’attribuzione al legittimario-legatario è stata disposta al fine di tacitare quest’ultimo. Nell’ottica di creare consenso intorno all’attribuzione, è auspicabile prevedere un legato di somma di denaro o di un bene specifico cui il legatario sia particolarmente legato. 

Questo renderà l’accettazione del legato in molte situazioni preferibile alla lunga e dispendiosa azione di riduzione e divisione ereditaria. Uno degli aspetti forse più critici di tale istituto attiene all’eventualità, prevista dalla stessa norma, della rinuncia del legato da parte del legittimario. Tale facoltà potrebbe essere esercitata qualora quest’ultimo non si consideri soddisfatto della sua attribuzione poiché ritenga di aver ricevuto un legato di valore inferiore a quello della sua quota di legittima. La rinuncia pertanto rappresenta un negozio con il quale il legittimario dismette un diritto acquisito al momento della morte del testatore senza tuttavia rinunciare all’eredità, trovandosi anzi nella posizione del legittimario pretermesso. 

Infatti, in virtù di tale posizione, per ottenere la sua quota di legittima, il legittimario-legatario dovrà esperire l’azione giudiziaria di riduzione. A tal proposito, nel caso in cui il testatore in vita si renda conto che il valore del legato dovesse rivelarsi inferiore al valore della legittima, potrebbe comunque modificare il testamento e attribuire al legittimario-legatario la facoltà di chiedere il supplemento, senza previa rinuncia del legato, in modo tale da integrare il valore del legato e scongiurare un’azione di riduzione. In definitiva, tale strumento, se opportunamente disposto, può rivelarsi un mezzo efficace per limitare l’insorgenza delle liti tra gli eredi e creare consenso sulla successione.

Questo articolo è tratto dal numero del magazine We Wealth di settembre 2022

di Gianmarco Di Stasio

Socio responsabile del team legale dello Studio Russo De Rosa Associati. E’ specializzato nella consulenza ai clienti imprenditori e alle loro famiglie nella gestione di passaggi generazionali d’azienda, nell’apertura o cessione del capitale a terzi e nella trasmissione e protezione del patrimonio familiare. Nell’ambito di operazioni di acquisizione di pacchetti societari, con particolare focus sulle PMI, assiste importanti gruppi industriali internazionali e fondi di private equity.

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