Meno ostacoli fiscali e amministrativi tra la Svizzera e Italia
La permanenza fisica di un individuo in un certo territorio influisce sul trattamento fiscale dei redditi
Tra Roma e Berna vi sarà una maggiore intesa sul fronte fiscale. È infatti recente la notizia secondo cui l’Italia eliminerà la Svizzera dalla black list.
Più in particolare, la consigliera federale svizzera Karin Keller-Sutter e il ministro delle finanze italiano Giorgetti hanno firmato una dichiarazione politica concernente la regolarizzazione di alcune questioni fiscali pendenti: l’Italia, in questo senso, toglierà la Svizzera dalla black list delle persone fisiche creata nel 1999.
Ma non è tutto. I due Paesi hanno altresì trovato un accordo per una soluzione transitoria in merito all’imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri. Questa soluzione sarà valida fino al 30 giugno 2023.
Svizzera fuori dalla blacklist per le persone fisiche
Con questa soluzione, viene risolta una questione risalente particolarmente delicata per le relazioni politiche tra i due Stati, e che dal punto di vista fiscale ha esposto la Svizzera agli occhi dell’Italia, ma non solo, alla stregua di paradiso fiscale.
La Svizzera, infatti, rientra nella lista degli Stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef. In questo senso, fino a prova contraria, sulla base di alcune presunzioni fiscali, l’Itaila considera residenti fiscalmente nel territorio dello Stato le persone che, anche se cancellate dall’anagrafe della popolazione residente, si sono trasferite in Stati aventi un regime fiscale privilegiato.
Siffatta soluzione incide, pertanto, positivamente sulla posizione fiscale di tutte quelle persone fisiche che si sono trasferite in Svizzera.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Quali sono i criteri per determinare la residenza fiscale?
Come evitare conseguenze fiscali legate al tema della residenza?
Gli esperti selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
RICHIEDI LA TUA CONSULENZA GRATUITA
Presunzione di residenza
In termini generali, la presunzione di residenza opera per evitare che con il mero trasferimento di residenza in ordinamenti considerati “paradisi fiscali” i soggetti sottraggano a imposizione i redditi prodotti.
Ai sensi dell’art. 2 Tuir, infatti:
- sono soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato
- ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
- si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Dm 4.5.1999, pubblicato in G.U. 10.5.1999 n. 107.
Se ne desume, pertanto, che la permanenza fisica di un individuo in un certo territorio influisce sul trattamento fiscale dei redditi da questo percepiti; redditi che, in taluni casi, potranno, continuare ad essere assoggettati a imposizione nel paese di provenienza, nonostante il trasferimento all’estero.
Fino ad ora, essendo la Svizzera inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, toccava al contribuente dimostrare, fornendo prova contraria, di non essere residente in Italia e che, conseguentemente, i redditi dallo stesso percepiti non possono essere ivi assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del Tuir.
Le cose probabilmente cambieranno in meglio a fronte di quest’ultima intesa raggiunta.