Il fondo patrimoniale, a certe condizioni, non può essere acquisito al fallimento
I creditori concorsuali potranno rivalersi sui beni del fondo solo nel caso in cui il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia
Salvo quanto disposto ai sensi dell’art. 170 c.c. non sono ricompresi nel fallimento i beni costituiti dal fallito nel fondo patrimoniale e i frutti di essi.
A partire da questa disposizione (di cui all’art. 46 n. 3 l.f.) la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18164, 2023, ha messo in evidenza come:
- in presenza di un atto opponibile al fallimento in quanto anteriormente trascritto, a certe condizioni, il giudice non può disporre l’acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
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Fondo patrimoniale
I beni costituiti in un fondo patrimoniale, come osservano i giudici della Corte di Cassazione, rappresentano un patrimonio separato, destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia.
Tra questi debiti non rientrano di norma i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa.
In questo senso, se ne desume che le conseguenze dei debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa non si estendono ai beni segregati nel fondo patrimoniale.
Questo è a maggior ragione vero, osserva la Corte, quando il provvedimento del giudice (il decreto di acquisizione) incide anche sul diritto del coniuge disponente, non fallito.
Più in particolare, il decreto di acquisizione può essere emesso solo quando sia pacifica la appartenenza del bene al patrimonio del fallito, e non in presenza, conseguentemente, di una norma che espressamente esclude questa appartenenza.
Il creditore non può quindi agire sui beni del fondo patrimoniale se l’obbligazione è contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
A certe condizioni, quindi, il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento, costituendo patrimonio separato rispetto ai beni del fallito e sottoposto a una specifica disciplina di amministrazione e ai limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Diritti dei creditori sul fondo
I creditori concorsuali, osservano i giudici della Corte, potranno rivalersi sui beni del fondo solo nel caso in cui il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.