I fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani
Il regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione ”diretta” al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento
Con una recente risposta a interpello l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti in merito all’esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta a un fondo immobiliare (interpello n. 285/2023).
A tal proposito, l’Agenzia sofferma l’attenzione su alcuni aspetti attinenti alla materia. Per organismo di investimento collettivo del risparmio si intende:
- l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’Oicr, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.
Un fondo, per essere tale, necessita di una pluralità di sottoscrittori. Tuttavia, come chiarito nel regolamento di Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio il requisito della pluralità può ritenersi soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l’investimento sia da questi effettuato nell’interesse di una pluralità di investitori (ad es. fondi di fondi).
I fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che:
- secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
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Per quanto concerne il regime fiscale a cui fare riferimento, l’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001, ha previsto che:
- la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista dei paesi white list e collaborativi nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Il regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione ”diretta” al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white list.
In altri termini, l’investimento ”indiretto” effettuato tramite veicoli societari nel fondo immobiliare italiano è valido ai fini del regime di esenzione in virtù della detenzione totalitaria del veicolo da parte dei soggetti esteri.