A quanto pare, a salvare gestori ed esercenti non basta l’art.10, comma 1 n. 6 del dpr 633/1972, secondo cui le operazioni relative alla raccolta delle giocate non sono assoggettate a Iva; e neppure l’art 1, comma 497 della legge 311/2004, che ha stabilito l’applicazione dell’esenzione anche rispetto ai rapporti tra i concessionari della rete e i terzi incaricati della raccolta stessa, testualmente citati come gestori ed esercenti.
Se il rapporto non è instaurato direttamente con il concessionario, l’attività svolta in maniera accessoria alla raccolta in senso stretto e resa dagli esercenti ai gestori non rientra nella fattispecie agevolatrice. Parliamo sostanzialmente di prestazioni di servizi ulteriori e diverse rispetto a quelle della raccolta in senso stretto, prestate a favore del concessionario: dalla messa a disposizione dei locali, alla vigilanza sul corretto funzionamento delle macchine o all’informativa agli utenti, si applicherà l’Iva con aliquota ordinaria.
È stata così bocciata la tesi promossa dai giudici di secondae curae, accolta ovviamente con favore dagli operatori di settore, che aveva prospettato la filiera del gioco lecito come una triade di rapporti interconnessi tra concessionario, gestore ed esercente, includendo quindi tra le prestazioni essenziali ai fini della raccolta anche quelle rese al gestore dall’esercente. Il tutto anche sulla base dei modelli contrattuali utilizzati dal concessionario, spesso strutturati come mandati con rappresentanza conferiti al gestore per la gestione dei rapporti – ivi inclusi di tipo economico – con l’esercente di riferimento.
Per la Cassazione, invece, la strumentalità delle suddette prestazioni rispetto all’esercizio del gioco mediante slot e vlt non vale a garantire l’esenzione ai fini Iva. Il punto cruciale del ragionamento sta nella riserva esclusiva in capo allo Stato della gestione telematica delle slot, esercitata mediante apposita rete affidata in concessione appunto ai concessionari. Questi ultimi possono sì avvalersi della collaborazione di ulteriori operatori economici per le attività di raccolta, ma non potrà mai configurarsi un’attività di raccolta a opera di soggetti privi di un affidamento diretto da parte del concessionario.