Il termine corrispondenza è utilizzato senza alcuna specificazione, prestandosi ad essere riferito ad ogni forma di comunicazione divenuta praticabile a seguito dell’evoluzione tecnologica
Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi
Con la sentenza n. 170 del 2023 la Consulta, a partire da una vicenda che ha interessato Matteo Renzi, rende chiarimenti in merito al valore assunto, in certe circostanze, da email e messaggi whatsapp, chiarendo che: posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Come proteggere la propria privacy?
Quali sono gli strumenti legali che permettono di proteggersi in caso di violazione della privacy?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
TROVA IL TUO ADVISOR
Il principio espresso dalla Consulta
La nozione di corrispondenza si presta a ricomprendere, oltre alla tradizionale corrispondenza cartacea recapitata a mezzo del servizio postale e telegrafico, divenuta ormai statisticamente minoritaria, anche i messaggi scritti scambiati attraverso strumenti di tipo informatico e telematico: messaggi assistiti dalla medesima garanzia di segretezza, assicurata dalle credenziali di accesso riservate per la corrispondenza elettronica e dalla disponibilità esclusiva, in capo ai corrispondenti, dei dispositivi elettronici utilizzati per lo scambio dei messaggi di testo.
L’assimilabilità dei due strumenti, che assolvono alla medesima funzione comunicativa per iscritto, è stata costantemente riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha sempre ritenuto riferibile la nozione di «corrispondenza», di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alla posta elettronica e ai messaggi scambiati via internet, così come ai dati memorizzati nei server informatici, negli hard disk e negli altri dispositivi di memorizzazione.
Il termine corrispondenza è utilizzato senza alcuna specificazione, prestandosi ad essere riferito ad ogni forma di comunicazione divenuta praticabile a seguito dell’evoluzione tecnologica. Ciò comporta che lo scambio di comunicazione attraverso mezzi tradizionali o tecnologici gode delle medesime forme di protezione e garanzie. Del resto, spiega la Consulta, nell’attuale momento storico, ove lo strumento postale novecentesco è del tutto recessivo, sottrarre alla protezione costituzionale la corrispondenza elettronica significherebbe (nel caso di specie ci si riferisce alle garanzie parlamentari, in relazione a Renzi) sottrarre a garanzie di libertà e segretezza un numero enorme di comunicazioni private.
Cosa si intende per corrispondenza?
Nella parte in diritto della pronuncia della Consulta, si mette in evidenza che è indubbio che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.
Quello di «corrispondenza» è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza.
In questo senso, la Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata.
La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale.
Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi.
Possibili criticità
Chiarito quanto sopra, la Consulta affronta un altro problema, vale a dire: se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente.
Sul punto, soccorre il richiamo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale non ha avuto esitazioni nel ricondurre nell’alveo della «corrispondenza» tutelata dall’art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione “statica”, ossia già avvenuti.