A certe condizioni, la donazione può costituire attività fraudolenta se posta in essere per sottrarre beni all’attività di riscossione dell’Amministrazione finanziaria
È quindi potenzialmente fraudolenta la condotta di chi costituisca un fondo patrimoniale, vincolando i beni immobili in esso contenuti, per poi trasferirli ai figli in forma di donazione, al fine di ostacolare l’azione di riscossione o, comunque, impedire il soddisfacimento del credito vantato dall’amministrazione finanziaria
La Corte di Cassazione con una recente sentenza, n. 19603 del 2023, affronta una questione particolarmente rilevante che attiene all’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte tramite l’esecuzione di atti di liberalità.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
L’art. 11 del Dlgs 74/2000 sanziona le condotte di coloro che, al fine di sottrarsi al pagamento, tra le altre cose, delle imposte o del pagamento dell’Iva, alienano o sottraggono fraudolentemente i propri o gli altrui beni al fine di rendere inefficace l’azione di riscossione coattiva.
In particolare, alla luce della più consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, ai fini della configurazione del suddetto reato non è necessario l’avvio effettivo di un accertamento fiscale ma è sufficiente che l’azione posta in essere dal soggetto agente sia idonea a rendere inefficace l’esecuzione esattoriale, configurandosi l’illecito penale in termini di pericolo concreto, corredato dal compimento di atti fraudolenti o simulati, comunque volti a occultare i propri o altrui beni al fine di pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria.
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Quali sono gli atti fraudolenti?
Questo è un punto particolarmente importante, in quanto, come messo in evidenza dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, atti fraudolenti sono tutti quei comportamenti che, anche quando formalmente leciti, sono connotati da elementi di inganno o artificio, caratterizzati dall’esistenza di uno stratagemma teso a sottrarre garanzie patrimoniali all’esecuzione.
In questo senso, per atto fraudolento si intende qualunque atto connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna, idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (riduzione del patrimonio del debitore) che non corrisponde al vero, con ciò mettendo a repentaglio – o quanto meno rendendo più difficoltosa – l’azione di recupero del bene. Con il fine di sottrarlo alle ragioni dell’Erario.
Donazione e attività fraudolenta
Nel caso di specie oggetto della sentenza, è stato contestato al contribuente di aver trasferito – al fine di salvaguardare il patrimonio e sottrarsi alle pretese erariali – a titolo gratuito al proprio figlio dei beni.
È quindi potenzialmente fraudolenta la condotta di chi costituisca un fondo patrimoniale, vincolando i beni immobili in esso contenuti, per poi trasferirli ai figli in forma di donazione, al fine di ostacolare l’azione di riscossione o, comunque, impedire il soddisfacimento del credito vantato dall’amministrazione finanziaria.
Anche la donazione, pertanto, può integrare la condizione di attività fraudolenta, ove posta in essere al fine unico di sottrarre i beni dalle ragioni erariali o, comunque, con il fine di renderle più difficoltose.