Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla sanzione per tardiva registrazione nei contratti di locazione
La sanzione nell’ipotesi di tardiva registrazione di contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sul canone annuale e non sui canoni per l’intera durata del contratto.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 56 dello scorso 13 ottobre. La risoluzione è importante perché in questo modo l’Agenzia supera le indicazioni precedentemente fornite nella Circolare 26/E del 2011, secondo le quali la sanzione andava commisurata ai canoni pattuiti per l’intera durata del contratto, e aderisce ad un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la sanzione va invece commisurata al canone annuale.
Normativa di riferimento e misura della sanzione
Nella risoluzione, l’Agenzia riepiloga innanzitutto la normativa di riferimento, secondo la quale in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro, la sanzione è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di €250. La sanzione è ridotta al 45% in caso di ritardo non superiore a 30 giorni.
Imposta di registro e incertezze interpretative
L’incertezza interpretativa ed il relativo contenzioso derivavano dal fatto che l’imposta di registro per la registrazione dei contratti di locazione a durata pluriennale – da utilizzare come base per la determinazione della sanzione in casa di tardiva registrazione – può essere assolta annualmente, assumendo come base imponibile il canone di ciascun anno, o in un’unica soluzione, avendo riguardo ai corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la modalità di assolvimento dell’imposta, annuale o in un’unica soluzione, non influenzerebbe la determinazione della sanzione che resta dovuta sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto.
Cassazione: la sanzione si calcola sul canone annuale
Di diverso orientamento, invece, la Corte di Cassazione secondo la quale per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale la sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all’imposta dovuta sul canone pattuito per la prima annualità, qualora il contribuente decida di pagare l’imposta annualmente (cfr. Pronunce 18/1/2024 n.1981, 24 gennaio 2024 n.2357, 29 gennaio 2024 n. 2585 e 2606, 18 aprile 2024 n.10504 e 26 giugno 2024 n.17657).
La nuova posizione dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risoluzione in esame l’Agenzia aderisce all’orientamento dei giudici di legittimità, superando le proprie precedenti indicazioni e invita gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei nuovi chiarimenti secondo i quali la sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, in caso di pagamento annuale dell’imposta.

