Il caso prende in esame un caso di successione tra Italia e Portogallo. Il protagonista è la convenzione contro le doppie imposizioni siglata dai due paesi
In questo caso la sorella dovrà pagare una tassazione inferiore dato che è residente in Portogallo e si deve rispettare una convenzione
Il caso
La figlia tra i beni lasciati dal padre in eredità ha anche una quota del 60% del capitale sociale di una Srl con sede in Italia, rilevata poi interamente dal fratello. La sorella avrà la parte spettante in liquidità e dunque ha chiesto all’Agenzia delle entrate se questa somma dovesse essere dichiarata ai fini Irpef in Italia e nel caso che imposta avrebbero dovuto applicare.
L’agenzia sottolinea come in questo caso debba valere l’articolo 47, comma 7, del Tuir. E dunque si prevede che “le some o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. L’eccedenza a questa se viene data ad una persona fisica deve essere tassata con ritenuta Irpef del 26%. Se però i beneficiari sono residenti in paesi terzi (Portogallo), con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, c’è un trattamento fiscale diverso. In questo caso ci si deve infatti attenere ai “dividendi previsti nei trattati bilaterali”.
Nel caso in oggetto si deve dunque osservare quanto stipulato tra Italia e Portogallo. E dunque la sorella dovrà pagare un aliquota ridotta del 15%.