Si chiede all’Agenzia delle entrate se ci sono proroghe, sull’agevolazione prima casa, anche nel caso in cui, causa covid-19, si siano sforati i 3 anni concessi
L’Amministrazione fiscale dice di no, non essendo questa casistica compresa all’interno del Dl n. 23/2020
Caso
L’istante fa presente di aver ricevuto in donazione dal padre un immobile in corso di costruzione, con atto registrato in data 16 ottobre 2017, fruendo delle agevolazioni prima casa e che entro 3 anni dalla data di registrazione avrebbe dovuto dichiarare l’avvenuta conclusione dei lavori. A causa della chiusura totale dei cantieri, per via dell’emergenza covid 19, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il termine previsto, avendo dovuto interrompere questi per oltre tre mesi. L’istante chiede, pertanto, di conoscere se il termine di tre anni rientri tra quelli dell’agevolazione prima casa oggetto di sospensione secondo l’articolo 24 del Dl n.23/2020.
Risposta
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa trova applicazione anche per i trasferimenti derivanti da atti di successione e donazione. La legge n. 342/2000 stabilisce che: “le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’ articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131“.E dunque significa che la tassazione agevolata si applica, limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la prima casa per donazione o per successione mortis causa.
Per quanto riguarda gli immobili in costruzione è stato chiarito, in precedenza dall’Agenzia delle entrate, che per conservare l’agevolazione, si deve dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Nel caso di specie, l’Amministrazione fiscale, ritiene che il termine in discussione non sia riconducibile a quelli oggetto di sospensione previsti dal Dl n. 23/2020. Questa prevede infatti che i termini oggetto di sospensione sono (circolare n.9/2020):
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
- E’ infine sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.