L’Amministrazione fiscale fornisce dettagli nel caso in questione: immobile comprato dallo Stato
Ma andiamo ad analizzare meglio la situazione
Il caso
L’ente pubblico istante fa presente che, la Provincia di xxx “ha messo in vendita un immobile” che è stato acquistato dallo Stato esercitando un diritto di prelazione. Al momento della stipula dell’atto di compravendita, la provincia “ha rappresentato che il pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento dell’immobile (comprese quelle di registrazione) oltre alle spese per il contratto di vendita e gli accessori, sono a carico dello Stato. Tuttavia, al riguardo, l’istante richiama il R.d. del 18 novembre 1923, n. 2440, il quale all’articolo 16-bis dispone che: “le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l’amministrazione dello Stato (e che) sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti”. L’istante chiede quale sia dunque il trattamento fiscale applicabile alla fattispecie rappresentata.
Risposta
L’Agenzia delle entrate parte dall’articolo 10 del d.lgs.n. 23/2011 ha disciplinato “l’applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”. Il comma 1 del citato articolo 10, prevede che gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” mentre il successivo il comma 3 che “gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”.
L’Amministrazione fiscale ritiene che, facendo il comma 1 sopra citato, espresso riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sia applicabile il regime di esenzione disposto dal medesimo comma 3. Quindi questi atti risultano essere esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e, sarebbero soggetti “a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta”. Tuttavia, il d.lgs, n. 347/1990, all’articolo 1, stabilisce, che “non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato”. Inoltre, il comma 3 dispone, tra l’altro, che “non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato” anche con riferimento all’imposta catastale l’articolo 10 del d.lgs. n. 347/1990.
E dunque sulla base di quanto detto dall’Agenzia delle entrate, il trasferimento dell’immobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. Ma non solo perché con riferimento all’imposta di registro, disciplinata dal d.P.R. n. 131/1986, l’articolo 1 dello stesso prevede che “si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata (…), agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”. Al riguardo, si osserva che l’articolo 1 di detta tariffa, recante “atti soggetti a registrazione in termine fisso”, prevede l’applicazione dell’imposta di registro, tra gli altri, per gli “atti traslativi a titolo oneroso”. E quindi, l’atto di compravendita dell’immobile acquistato dallo Stato è soggetto al pagamento dell’imposta di registro.