I chiamati all’eredità sono esonerati dall’obbligo se, prima di 12 mesi dall’apertura della successione, hanno rinunciato all’eredità o al legato o hanno chiesto la nomina di un curatore, in quanto non in possesso dei beni ereditari
Presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione, quindi, non è la qualità di erede accettante, bensì quella di chiamato all’eredità, almeno fino al momento della rinuncia
Il trasferimento dei beni del de cuius a favore degli eredi
segue un iter ben preciso e richiede degli adempimenti a carico di questi
ultimi, anche di tipo fiscale.
Alla morte del dante causa, infatti, i chiamati all’eredità sono
tenuti a presentare la cd. dichiarazione di successione.
Si tratta di un adempimento obbligatorio che l’erede o il
legatario, in quanto contribuente, deve effettuare nel modo
corretto per mettere al corrente l’Agenzia delle entrate, quindi il fisco, della
quantità di beni che vengono trasferiti da un patrimonio all’altro, al fine di
predisporre il pagamento dell’imposta di successione.
Soggetti obbligati
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro
12 mesi dalla data di apertura della successione. Periodo che coincide,
generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di
successione gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari, a meno che non vi
abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni
ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, i rappresentanti
legali degli eredi o dei legatari, gli immessi nel possesso dei beni, in caso
di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori
dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i trustee.
È bene chiarire, tuttavia, che in caso di più persone
obbligate alla presentazione della dichiarazione sarà sufficiente presentarne
una sola.
Soggetti esonerati
Ci si può considerare esonerati dall’obbligo di presentare
la dichiarazione di successione se ricorrono contemporaneamente alcune
condizioni, come, ad esempio, nel caso in cui l’eredità:
- è devoluta al coniuge e ai parenti in linea
retta del defunto
- ha un valore non superiore a 100.000 euro
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Modalità presentazione
Come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate, sono
diversi i modi che consentono al contribuente di presentare la dichiarazione. È
possibile farlo per il tramite di un intermediario abilitato, presso l’ufficio
competente dell’Agenzia delle entrate o attraverso i servizi telematici.
Sul punto, si osserva che è consigliabile ricorrere alla
dichiarazione precompilata via web (vale a dire, una dichiarazione di successione
in parte già compilata con dati e informazioni in possesso dell’Agenzia) in
quanto attraverso l’utilizzo di interfacce intuitive e accessibili il
contribuente è facilitato nell’espletamento di questo adempimento.
I vantaggi della dichiarazione web
Sfruttare la dichiarazione precompilata messa a disposizione
sui canali telematici dell’Agenzia, permette al contribuente di limitarsi a
validare le informazioni già contenute nei database, nonché di segnalare
celermente eventuali errori o eventuali documenti non conformi, come pure ottenere informazioni
sullo stato di elaborazione della dichiarazione o prelevare copia dell’attestazione
di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Conseguenze della mancata presentazione
Laddove il contribuente dovesse omettere di rispettare l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, potrà essere sottoposto a una sanzione amministrativa pari fino al 240% dell’imposta cui è tenuto.
Occorre, tuttavia, notare che al contribuente-erede che non ha presentato la dichiarazione di successione entro il termine di 12 mesi è data la possibilità di ridurre le sanzioni ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso.