Tale regime richiede, in linea generale, ai fini dell’importazione definitiva dei beni nel territorio doganale, il pagamento dei dazi e dell’Iva secondo le misure proprie per ciascuna tipologia di bene introdotto. Fermo restando che per taluni beni il trattamento daziario agevolato e/o la non imponibilità all’Iva sono accordati in relazione alla specifica qualifica del bene importato (ad esempio, l’agevolazione daziaria per le opere d’arte che ricadono sotto la tariffa doganale 9700), nel presente contributo si analizzano le condizioni per la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’Iva per l’importazione definitiva di taluni beni personali in occasione del trasferimento della residenza della persona fisica.
La normativa commentata è di matrice europea, il regolamento della Comunità europea 16/11/2009, n. 1186/2009 per i dazi, da un lato, e la direttiva del Consiglio Cee 19/10/2009, n. 2009/132/Ce per l’Iva dall’altro, per la quale l’esclusione dai dazi e dall’Iva sull’importazione definitiva di certi beni personali è accordata, subordinatamente a talune condizioni, in occasione del trasferimento della “residenza normale” dell’interessato da un luogo situato fuori dal territorio doganale dell’Unione europea a un luogo stabilito all’interno del territorio doganale dell’Unione europea.
Sono ammessi in franchigia dai dazi e in esenzione dall’Iva i beni personali importati da persone fisiche trasferitesi che hanno avuto la residenza normale fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea da almeno dodici mesi consecutivi rispetto al momento in cui trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell’Unione Europea.
In tale contesto assume rilevanza il trasferimento della “residenza normale”. Il dettato normativo non fornisce né una nozione di “residenza normale” né prevede che l’interessato nel periodo di osservazione possa disporre contemporaneamente di una residenza normale tanto nello Stato o territorio incluso nel territorio doganale dell’Unione europea che in un paese terzo. Tenuto conto di ciò, quindi, ai fini della normativa de quo l’accertamento dell’unica “residenza normale” di cui dispone la persona fisica deve essere determinata tenendo conto di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare il luogo in cui tale persona ha concretamente risieduto. La Corte Ue, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione di una disposizione contenuta nel regolamento Ce n. 1186/2009, ha chiarito che la residenza normale è da individuarsi nel luogo in cui l’interessato ha stabilito il centro permanente degli interessi per il periodo previsto dalla norma in esame.
Tra gli elementi di fatto da considerare ai fini di determinare il centro permanente degli interessi della persona di cui trattasi, vanno ricompresi tra gli altri, la presenza fisica di quest’ultima e quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo dove i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo d’esercizio delle attività professionali, il luogo in cui vi siano interessi patrimoniali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e di svolgimento di rapporti sociali e professionali.
Sono considerati beni personali, i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia. Costituiscono, in particolare, beni personali: gli effetti o gli oggetti mobili quali la biancheria di casa, oggetti d’arredamento o beni strumentali destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia, le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Chiaramente i beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale.
Salvo circostanze particolari, la franchigia dai dazi e l’esenzione dall’Iva sono accordate solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione europea.
I beni personali ammessi al beneficio della franchigia dai dazi e dell’esenzione Iva per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il suddetto termine comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Per quanto attiene ai confini del territorio doganale dell’Unione europea, esso è rappresentato da tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea con alcune esclusioni (ad esempio, Livigno, taluni territori d’oltremare francese) e alcune addizioni (ad esempio il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, taluni territori d’oltremare francese) rispetto ai confini geofisici degli stessi Paesi Membri. Un’indagine precisa dovrà, quindi, essere condotta al fine di verificare che la residenza normale venga trasferita da un luogo ubicato in un paese terzo rispetto al luogo ubicato in paesi e territori inclusi nella definizione comunitaria di “territorio doganale”.
Sicuramente la persona fisica che intende trasferire la propria residenza fiscale in un luogo situato all’interno del territorio doganale dell’Unione europea può trarre beneficio, oltre che dai regimi di favore ai fini delle imposte dirette, di successione e donazione che i vari Stati mettono a punto per attrarre impatriates, anche dalla normativa qui commentata, considerato che su taluni beni i dazi all’importazione sono particolarmente elevati e l’aliquota Iva è applicata nella misura ordinaria del 22%.