Consolidato fiscale: cos’è, chi può usarlo e quanto fa risparmiare

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Su una superficie di legno, accanto a una matita, a diverse monete di euro e al bordo della tastiera di un computer, si trova un foglietto adesivo con la scritta "tax planning". Il riferimento va al consolidato fiscale e altre strategie di ottimizzazione finanziaria

Le opportunità del regime opzionale del consolidato fiscale: dalla gestione unitaria dell’Ires alla compensazione infragruppo di perdite fiscali e crediti d’imposta

Indice

I gruppi societari rappresentano oggi una realtà ampiamente diffusa nel tessuto imprenditoriale, sia in ambito nazionale che internazionale, offrendo numerosi vantaggi sotto il profilo gestionale, strategico e, soprattutto, fiscale. Una delle principali opportunità riconducibile all’appartenenza ad un gruppo societario è la possibilità di accedere al regime opzionale del consolidato fiscale nazionale, strumento che si propone come leva chiave per l’ottimizzazione della pianificazione fiscale.

Cos’è il consolidato fiscale nazionale e chi può aderire

Il consolidato fiscale è un opzionale regime di determinazione del reddito complessivo Ires per i gruppi societari, disciplinato dagli articoli dal 117 al 129 del Tuir, il quale permette di determinare l’Ires di competenza in modo unitario attraverso il calcolo di un unico reddito complessivo imponibile.

Il consolidato fiscale nazionale non comporta l’obbligo del consolidamento dell’intero gruppo ma l’opzione per l’adesione è su base bilaterale, ovvero riguarda la consolidante e ognuno dei soggetti consolidati.

I requisiti per accedere al consolidato fiscale

Per poter accedere al regime è necessario che le società aderenti non solo rientrino tra i soggetti prescritti dall’articolo 117 del Tuir ma siano anche legate da un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 n. 1 del Tuir.

Indispensabile per esercitare l’opzione è quindi che la società controllante disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata. Qualora vi sia la presenza di partecipazioni “a cascata”, il requisito del controllo deve permanere anche a seguito dell’effetto della demoltiplicazione effettuata lungo la catena partecipativa.

Quanto dura e come si esercita l’opzione

L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale vincola le società che l’abbiano esercitata per un triennio, salvo l’interruzione anticipata dell’opzione data dal venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi come possono essere l’uscita dal gruppo, la decadenza dei citati requisiti di controllo o la trasformazione della consolidata in una società non più soggetto Ires, ad esempio una società di persone.
L’opzione è tacitamente rinnovata a scadenza, salvo revoca espressa.

Gli effetti dell’adesione al consolidato fiscale: come funziona il calcolo dell’Ires di gruppo

Applicando l’opzione, la società consolidante determina un unico reddito complessivo ai fini Ires, sommando algebricamente le basi imponibili o le eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle singole imprese consolidate, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta al soggetto controllante. Il meccanismo della liquidazione dell’imposta di gruppo permette dunque alla consolidante, ai sensi dell’articolo 118 del Tuir, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o il riporto a nuovo dell’eventuale perdita infragruppo e alle controllate di trasferire automaticamente eventuali acconti versati, le ritenute subite e le detrazioni spettanti.

Le regole sulle perdite pregresse

In relazione alle perdite maturate antecedentemente al periodo di esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo, queste rimangono utilizzabili unicamente dalle società cui si riferiscono.

Qualora, quindi, una società abbia perdite antecedenti all’opzione per il consolidato, potrà utilizzarle per abbattere il reddito imponibile da trasferire al consolidato nei limiti dell’80% dello stesso, riportando ai periodi successivi l’eventuale eccedenza. Il limite dell’80% rimane comunque valido unicamente alle perdite dei periodi precedenti in quanto, a partire dall’esercizio di adesione all’opzione, le perdite saranno trasferire al consolidato in misura integrale.

Il trasferimento facoltativo di eccedenze e crediti d’imposta

Oltre gli elementi trasferiti automaticamente, le società consolidate possono, in modo facoltativo, trasferire al consolidato anche le eccedenze di interessi passivi, le eccedenze Ires e i crediti d’imposta vantati, favorendone un migliore e più efficiente utilizzo rispetto al mantenimento in capo alla singola società.

Le eccedenze di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili possono essere compensate con altri soggetti esercitanti l’opzione qualora, al contrario, essi riscontrino un’eccedenza di interessi attivi o un risultato operativo lordo capiente e non integralmente utilizzato per la deduzione degli interessi passivi della società.

Allo stesso modo delle perdite, qualora le eccedenze siano maturate antecedentemente all’esercizio di opzione, queste saranno utilizzabili unicamente dalla società che le ha prodotte.

Analogamente, le eccedenze di imposta Ires eventualmente non utilizzate da una consolidata possono essere trasferite alla controllante per compensare l’Ires di gruppo.

Infine, anche i crediti d’imposta spettanti alle singole società possono essere utilizzati a livello consolidato in compensazione, nel limite di due milioni di euro per ciascun anno solare.
Sono trasferibili non solo i crediti indicati nel quadro Rx del modello redditi, ma anche i crediti Iva indicati nel quadro VX della dichiarazione annuale e tutte le sovvenzioni alle imprese accordate sotto forma di crediti d’imposta di cui al quadro Ru.

Perché conviene il consolidato fiscale

Alla luce delle caratteristiche illustrate, il regime del consolidato fiscale nazionale si conferma uno strumento flessibile e vantaggioso per i gruppi societari, non solo per la gestione unitaria dell’Ires ma anche per l’ottimizzazione dell’utilizzo di elementi come perdite pregresse, interessi passivi, eccedenze d’imposta e crediti fiscali.

La scelta di aderire a questo impone, tuttavia, un’attenta analisi della struttura partecipativa e degli obiettivi strategici del gruppo, nonché presuppone la necessità di valutare la posizione fiscale delle singole società al fine di compiere una stima della convenienza dell’operazione per il gruppo nella sua interezza.

Se frutto di una ben strutturata pianificazione, il consolidato fiscale può quindi diventare una leva efficace per migliorare l’efficienza gestionale e rafforzare la solidità patrimoniale del gruppo.

(Articolo scritto in collaborazione con Asia Zaltron, collaboratrice di Studio Righini)

Domande frequenti su Consolidato fiscale: cos’è, chi può usarlo e quanto fa risparmiare

Quali sono i principali aspetti da considerare quando si investe in Consolidato fiscale: cos’è, chi può usarlo e quanto fa risparmiare?

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Come posso iniziare a investire in Consolidato fiscale: cos’è, chi può usarlo e quanto fa risparmiare con un capitale limitato?

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Quali sono i rischi principali associati a Consolidato fiscale: cos’è, chi può usarlo e quanto fa risparmiare?

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Quali sono le prospettive future per Consolidato fiscale: cos’è, chi può usarlo e quanto fa risparmiare?

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FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

di Matteo Tambalo

Laureato con lode in Economia e legislazione d’impresa, ha conseguito, in seguito, un Master in “Protezione, Trasmissione e Gestione dei Patrimoni Familiari” presso la 24Ore Business School ed un Master in “Diritto Societario” presso la Scuola di Formazione IPSOA.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Verona e al Registro dei Revisori Legali, è inoltre TEP (Trust and Estate Practitioner) e Full Member di Step Italy (rete internazionale di professionisti che si occupano di pianificazione patrimoniale) e socio di Nedcommunity (Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti).

E’ partner dello Studio Righini e Associati (con sedi in Verona e Milano), dove si occupa principalmente di operazioni straordinarie, riorganizzazione di gruppi e di passaggio generazionale (con riguardo agli strumenti di tutela e/o trasmissione del patrimonio).
E’ membro della Commissione Diritto d’impresa e Operazioni straordinarie e della Commissione Trust e strumenti di tutela del patrimonio dell’Ordine Dottori Commercialisti di Verona.
Appassionato di sport (è ex nuotatore agonista), di lettura e di natura.

Stai pensando di creare un gruppo societario e vuoi conoscere come fare a ottimizzare la fiscalità della tua impresa?

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