In questi giorni di emergenza e di piogge devastatrici stiamo purtroppo assistendo anche nel nostro Paese alla conta delle vittime e dei danni materiali che derivano da eventi atmosferici sempre più esasperati e anomali, dalla tropicalizzazione dei fenomeni naturali, la cui causa va ricondotta al cambiamento climatico e all’aumento delle temperature.
Secondo il Global risks report 2023 del World economic forum – giunto alla diciottesima edizione e basato su un sondaggio condotto su oltre 1.200 esperti, responsabili politici e leader nel settore imprenditoriale – il cambiamento climatico è il primo tra i rischi che il mondo corre nei prossimi dieci anni.
Anche sotto la spinta emotiva di quanto è accaduto, ci sarà di certo una maggiore consapevolezza dei rischi e un diverso approccio all’opportunità di proteggere i propri immobili e il loro contenuto dai possibili danni provocati da eventi atmosferici eccezionali oppure dalle catastrofi naturali, termini spesso considerati affini ma che in realtà non lo sono, soprattutto quando si parla di polizze assicurative.
Pare dunque utile, per comprendere meglio cosa coprono queste assicurazioni, fare chiarezza sul significato di questi concetti.
Cosa coprono le polizze
Gli eventi atmosferici
La definizione degli eventi atmosferici coperti da garanzia viene precisata nelle condizioni di polizza. Generalmente le polizze coprono sia i danni procurati in modo diretto (il caso della grandine che danneggia una copertura) che indiretto (l’albero che, trascinato dal vento, cade e danneggia una finestra).
Con l’elevarsi del rischio, peraltro, le compagnie, stanno elaborando nuove strategie di risk-management e sempre più specifiche esclusioni dalla copertura assicurativa, pur in presenza di fatti astrattamente assicurati.
Dunque, oltre a prestare molta attenzione alle franchigie e ai massimali e cioè ai limiti della polizza, occorre verificare accuratamente le esclusioni (esempio tipico le coperture vetuste o in eternit). In particolare, le polizze abitualmente non comprendono, o espressamente escludono, i danni da allagamento dei locali a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana causato da eventi atmosferici: questi eventi sono assicurabili solo con apposite estensioni e garanzie particolari di polizza rientranti negli eventi catastrofali.
È di immediata evidenza, dalle immagini che abbiamo visto in questi giorni, come i danni agli immobili possano essere determinati non solo dalle precipitazioni, ma anche dagli accumuli d’acqua che invadono i locali ai piani inferiori, determinati dalla formazione di veri e propri ruscelli.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 10 maggio 2016 n. 9383) affermando che non è ragionevole ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi al contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello, rivedendo l’interpretazione data dal giudice di merito, che aveva invece limitato i danni risarcibili da nubifragio a quelli cagionati dall’alto mentre aveva escluso quelli dal basso.
Le calamità (o catastrofi) naturali
Le esclusioni valgono a maggior ragione per quegli eventi che, per gravità e forza, non vengono classificati quali eventi atmosferici, ovvero le calamità naturali o le catastrofi naturali: eventi straordinari e imprevedibili che possono rappresentare un pericolo grave per l’incolumità delle persone oltre che per le cose, quali terremoti, alluvioni o inondazioni.
I danni prodotti da questi eventi devono, pertanto, essere coperti da specifiche polizze dedicate. Il premio della polizza per le catastrofi naturali può variare in base a una serie di parametri e informazioni che la compagnia assicurativa richiede generalmente al contraente in fase di stipula, per esempio: l’anno di inizio della costruzione dell’immobile, la distanza dal mare, da corsi o bacini d’acqua, se il piano occupato dall’immobile assicurato sia sopraelevato o meno rispetto all’argine del corso d’acqua più vicino, se ci sono locali seminterrati, e così via. Si tratta di costi generalmente maggiori rispetto ad una normale polizza per eventi atmosferici, dato che i danni che questi eventi provocano, sono quasi sempre particolarmente gravi.
Si deve ricordare, inoltre, che per legge l’assicurato è tenuto a contenere l’entità dei danni subiti, ponendo in essere tutte le misure – ordinarie – atte a non aggravare le conseguenze dell’evento. Si tratta di un onere particolarmente gravoso, poiché spesso impone all’assicurato di anticipare i costi per la messa in sicurezza del bene, per evitare l’aggravamento del danno.
In Italia, l’assicurazione sugli immobili non è obbligatoria, nonostante sia stata avanzata dall’Ania una proposta in tal senso, analogamente a quella presente in altri paesi. L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa è, d’altro canto previsto contrattualmente quando si accende un mutuo per l’acquisto, anche a tutela della garanzia sul finanziamento.
Nel contesto attuale di incremento dei rischi, i costi delle polizze sono destinati ad aumentare e vi potrebbero essere addirittura dei casi in cui non vi sia un assicuratore che per le caratteristiche o per l’ubicazione sia disposto ad assicurarlo.
Parrebbe quindi utile fare una nuova riflessione sull’opportunità di rendere obbligatoria la copertura assicurativa, per calmierare i costi, evitare dinieghi di copertura e per garantire una adeguata possibilità di indennizzo a tutti i proprietari, un po’ com’è avvenuto per la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione stradale. E, sempre per analogia, valutare l’istituzione di un fondo simile a quello di garanzia delle vittime della strada, in modo da garantire un indennizzo anche a chi dovesse subire i danni da omessa copertura assicurativa.