La titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni su altro immobile
Ai fini dell’agevolazione prima casa la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa nell’atto di acquisto
L’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, come noto, consente di beneficiare dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Le condizioni dell’agevolazione
Il regime di favore per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, compete all’acquirente al ricorrere di determinate circostanze. In questo senso, ad esempio, occorre alternativamente che:
- l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;
- se diverso dal Comune in cui ha residenza, occorre che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente svolge attività lavorativa;
- se l’acquirente è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.
Ma non è tutto. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto di acquisto:
- l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
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l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.
La questione della residenza
Ai fini dell’agevolazione prima casa, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto e, inoltre, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune.
Il trasferimento all’estero
Come messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 399/2022, un cittadino che acquista un immobile con i benefici “prima casa” nel Comune italiano in cui risiede e che, successivamente, provvede a trasferire la sua residenza all’estero, nel Paese in cui lavora, non perde le agevolazioni fiscali.
Deve ritenersi compatibile il trasferimento all’estero con l’agevolazione prima casa, dunque non comporta la decadenza dal regime di favore e non implica il pagamento di ulteriore imposta. In buona sostanza, non perde il beneficio “prima casa” il contribuente che, dopo aver soddisfatto la condizione relativa alla residenza, trasferendo, nel termine di 18 mesi dal rogito, la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, si trasferisca successivamente altrove.
Per dimostrare lo spostamento della residenza entro 18 mesi fa fede il dato anagrafico, che prevale sulle risultanze fattuali e fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune, purché la richiesta di trasferimento risulti, poi, accolta e vada, quindi, a buon fine.
Attenzione
Occorre ribadire che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in esame impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale.