Le recenti modifiche normative apportate dall’art 1-bis del DL n. 84/2025 hanno chiarito con decorrenza dal 2025 quali sono i criteri per individuare i soggetti del “settore finanziario” cui si applica l’addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option. Tuttavia, un recente intervento parlamentare potrebbe aprire la strada per ottenere il rimborso anche in relazione a compensi percepiti in anni precedenti.
Addizionale Irpef del 10%: quando si applica?
L’articolo-1-bis del D.L. n. 84/2025 ha circoscritto la maggiorazione Irpef del 10% soltanto su bonus, stock option e altri emolumenti percepiti dall’1 gennaio 2025 dai dirigenti e amministratori di:
- (i) intermediari finanziari (banche, sim, sgr, soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, cofidi minori e operatori del microcredito)
- e (ii) holding di partecipazione finanziaria. Al fine di scoraggiare l’impiego di meccanismi incentivanti basati su una remunerazione variabile significativamente “squilibrata” rispetto alla componente fissa della retribuzione, l’addizionale si applica solo se la remunerazione variabile supera il triplo della retribuzione fissa (e limitatamente all’eccedenza).
La nuova disposizione rinvia espressamente all’articolo 162-bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (norma già in vigore da tempo, essendo stata introdotta dal D.Lgs. n. 142/2018) che ha tracciato una netta distinzione, in ambito fiscale, tra società finanziarie e società non finanziarie, come le holding industriali.
Il dubbio interpretativo sul concetto di “settore finanziario”, tra prassi e giurisprudenza
La modifica normativa ha posto fine all’incertezza dovuta all’eccessiva ampiezza del concetto di “settore finanziario”, che prima della novella costituiva il criterio normativo per l’applicazione dell’addizionale e che aveva offerto il fianco a interpretazioni “estensive” da parte dell’Amministrazione finanziaria (già con Circ. n. 4/2011, confermato con Risp. n. 106/2018), secondo cui «in mancanza di una espressa definizione di “settore finanziario” da parte della disposizione normativa» tale concetto deve ritenersi esteso anche alle «holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali».
Sebbene con l’introduzione dell’art. 162-bis Tuir il dubbio interpretativo poteva ritenersi già superato, si è nel frattempo alimentato un copioso contenzioso segnato da esiti giurisprudenziali contrapposti, con la Cassazione che:
(i) inizialmente aveva accolto un’interpretazione favorevole ai contribuenti (cfr. Cass. n. 22692/2020 e n. 3913/2022, in cui si riconosce che la norma sarebbe limitata ai soggetti vigilati che operano nei confronti del pubblico),
mentre (ii) successivamente si è allineata all’approccio dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 16875/2023, n. 18549/2023, n. 18960/2023, n. 25509/2023, n. 28681/2023), rilevando che il riferimento al “settore finanziario” debba intendersi in senso socio-economico, per includere tutti quei soggetti che sono in grado di generare effetti pregiudizievoli sul mercato per effetto dei meccanismi retributivi adottati a favore del management.
Come recuperare la maggior addizionale versata nel corso del 2025?
Come si è anticipato, l’art. 1-bis del D.L. n. 84/2025 ha espressamente circoscritto l’efficacia della novella «a decorrere dal periodo d’imposta 2025» e pertanto, sulla base del principio di cassa applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il chiarimento riguarderebbe esclusivamente i compensi variabili percepiti dai manager delle holding industriali a partire dal 1° gennaio 2025 (anche se maturati precedentemente).
Sono dunque sicuramente da recuperare le ritenute illegittimamente operate nel 2025 dal sostituto mediante deduzione dall’ammontare complessivo delle ritenute da versare alla prima scadenza mesile utile oppure in sede di conguaglio annuale. A tal fine, il manager potrà avanzare una specifica richiesta alla società che ha erogato il compenso. Laddove non sia effettuato il conguaglio da parte del sostituto d’imposta, allora il recupero potrà avvenire direttamente da parte del manager nella sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2025, mediante indicazione di un credito per le somme trattenute a titolo di addizionale.
È possibile recuperare l’addizionale versata in anni precedenti?
Ciò chiarito, nonostante la norma espliciti la decorrenza della novella dal 2025, resta comunque qualche profilo di incertezza riguardo ai contenziosi pendenti nonché, più in generale, sulla legittimità delle ritenute operate nei confronti dei manager delle holding industriali nei periodi d’imposta anteriori al 2025 (ma ancora emendabili).
Infatti, il tenore letterale dell’art 1-bis del DL n. 84/2025 sembrerebbe quello di una norma di interpretazione autentica, che interviene per chiarire il perimetro applicativo di una disposizione preesistente (fino ad allora incerto). In tal senso, occorre evidenziare che il Governo si è impegnato ad assicurare un’attuazione uniforme nel tempo dell’addizionale, in modo «che l’ambito soggettivo di applicazione della stessa rimanga coerente per tutti i periodi di imposta, anche quelli antecedenti al 2025, nei quali ha trovato e trova applicazione l’articolo 162-bis del Tuir» (cfr. Odg n. 9/02460-A/003 del 22.7.2025). La portata del chiarimento, dunque, dovrebbe essere fatta ragionevolmente retroagire almeno al 2018, anno in cui è entrato in vigore il nuovo art. 162-bis del Tuir.
Alla luce di quanto sopra, per i manager delle holding industriali si aprono dei rilevanti spiragli per avanzare delle istanze di rimborso anche con riferimento ai periodi d’imposta precedenti il 2025.
Il revirement sui bonus maturati all’estero
In generale, l’attenzione del Fisco per i piani di stock option resta alta. Si segnala infatti il cambio di rotta dell’Amministrazione finanziaria sulla tassazione dei piani di stock option maturati all’estero da parte di manager poi trasferiti in Italia.
Con la Risposta n. 199/2025, riformando il proprio orientamento espresso con la Risp. 81/2025, l’Amministrazione finanziaria ha (ri)affermato che nell’ambito dei redditi da lavoro il momento rilevante per la tassazione del compenso in natura è quello della sua percezione. Ne consegue che il compenso in natura conseguito dal beneficiario residente del piano di stock option sarà comunque tassato in Italia, e ciò indipendente dal luogo ove è stata svolta l’attività lavorativa rilevante ai fini della maturazione, confermando comunque la possibilità di beneficiare del credito per le imposte assolte all’estero nel working state.
(Articolo scritto in collaborazione con Valerio Forestieri, dello studio Di Tanno Associati)
