L’esonero riguarda i soggetti che non hanno compiuto 36 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non sono stati occupati a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativa
L’esonero dura 36 mesi ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo di 6 mila euro. Per le assunzioni effettuate presso una regione del Mezzogiorno la durata della misura agevolativa è di 48 mesi
Per sostenere l’occupazione giovanile e incentivare i datori ad evitare che l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani sia subordinato ad una, talvolta, indefinita precarietà il legislatore ha recentemente introdotto delle misure agevolative.
Più nel dettaglio, la legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di godere dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021.
L’esonero in commento (definito anche esonero giovanile
under 36) è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, entro un importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Inoltre, la misura prevede un’estensione della durata dell’agevolazione, fino a 48 mesi, se le assunzioni sono effettuate presso una sede o un’unità produttiva localizzata nelle regioni del Mezzogiorno, dunque: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Come chiarito dall’Inps, l’esonero contributo è riconosciuto (al di fuori dell’ambito della pubblica amministrazione e delle imprese del settore finanziario) a favore di tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Sempre in considerazione delle linee guida offerte dall’Inps è bene specificare che la misura agevolativa non trova applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico – stante il fatto che già sono previste aliquote previdenziali in misura ridotta -; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; non è compatibile, inoltre, con le misure poste a favore delle assunzione over 50, o a beneficio delle donne disoccupate.
Venendo agli aspetti operativi, l’Inps nel Messaggio n° 3389/2021, specifica che i datori di lavoro che intendono fruire dello sgravio dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di settembre 2021 (vale a dire la denuncia obbligatoria che il datore, in quanto sostituto d’imposta, invia mensilmente all’Inps) i lavoratori per i quali spetta l’esonero. Al riguardo, occorre inserire i seguenti codici: GI36, per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato; GI48 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nelle regioni del Sud
L’esonero riguarda i soggetti che non hanno compiuto 36 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non sono stati occupati a tempo indeterminato nel corso della vita lavorativaL’esonero dura 36 mesi ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite …