È responsabile per bancarotta l’amministratore che attraverso false comunicazioni sociali abbia accentuato il dissesto, aggravando cause preesistenti, concorrendo a cagionare il fallimento
Si integra il reato di bancarotta ove ci sia un rapporto causale fra le condotte di false comunicazioni sociali, il peggioramento della condizione economica e infine il dissesto della società.
Bancarotta societaria: la rilevanza della condotta dell’amministratore
La condotta posta in essere da un amministratore, consistente nel modificare i dati del bilancio della società, al fine di occultare l’evidenza di un dissesto economico, può, a certe condizioni, integrare il reato di bancarotta impropria.
In particolare, ciò è vero se dall’alterazione dei dati economici, anche attraverso false comunicazioni sociali derivi un aggravamento del dissesto.
In questi termini, osserva la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9958 del 2023, si integra il reato di bancarotta ove ci sia un rapporto causale fra le condotte di false comunicazioni sociali, il peggioramento della condizione economica e il dissesto della società.
Più nel dettaglio, integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell’amministratore che, “esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, al fine di occultare I’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione della attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche semplice aggravamento del dissesto”.
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False comunicazioni e dissesto
L’intento di occultare le perdite prodotte dalla gestione della società e l’aver evitato operazioni di ricapitalizzazione o di liquidazione della società sono azioni determinanti per la responsabilità dell’amministratore.
Come spiega la Corte, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta da reato societario, rilevano anche condotte che non abbiano da sole determinato, ma, abbiano concorso a cagionare il dissesto, aggravando l’effetto di cause preesistenti, inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente.
In questo senso, è responsabile per bancarotta l’amministratore che attraverso false comunicazioni sociali abbia accentuato il dissesto, aggravando cause preesistenti, concorrendo a cagionare il fallimento.