La circostanza che il coniuge abbia ricevuto solo proposte o offerte di lavoro asseritamente non adeguate al suo titolo di studio o alla sua professionalità non è sufficiente per continuare a percepire l’assegno di mantenimento
Il rifiuto di offerte di lavoro o la mancata ricerca di occasioni lavorative fa perdere il diritto al mantenimento il cui obiettivo, come ricorda la Corte di Cassazione, non consiste nel mantenere intatto il tenore di vita goduto durante il matrimonio ma dare sostegno al coniuge economicamente più debole
La controversia trae origine (e giunge al vaglio della Suprema Corte su ricorso del marito) dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste, ad avviso della quale la moglie ha diritto a ricevere il mantenimento se le offerte lavorative da questa ricevute non sono in linea con il suo titolo di studio (laurea in farmacia) e dunque sono idonee a mortificare le sue aspirazioni personali. Nello specifico, addirittura, la Corte di Appello si spingeva ad accogliere le tesi della moglie che riteneva svilente e inadeguata la possibilità di lavorare in un bar o di svolgere la professione di badante.
In effetti, l’assegno di mantenimento separativo, poiché consiste in un sostegno economico garantito da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge economicamente più debole, è giustificato nella misura in cui il destinatario non è in grado di percepire autonomamente adeguati redditi e così provvedere– appunto – al proprio mantenimento.
Nel caso in questione, invece, la Corte di Cassazione ha rilevato che il coniuge che reclamava il mantenimento era nelle condizioni di svolgere un’attività lavorativa retribuita, finanche di acquisire nuove e ulteriori professionalità e competenze rispetto a quelle possedute in precedenza.