Assegno di mantenimento al coniuge: fino a che punto è legittimo?

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L’assegno di mantenimento non è dovuto se il coniuge che lo percepisce è nelle condizioni di svolgere in concreto un’attività lavorativa retribuita

La circostanza che il coniuge abbia ricevuto solo proposte o offerte di lavoro asseritamente non adeguate al suo titolo di studio o alla sua professionalità non è sufficiente per continuare a percepire l’assegno di mantenimento

Il rifiuto di offerte di lavoro o la mancata ricerca di occasioni lavorative fa perdere il diritto al mantenimento il cui obiettivo, come ricorda la Corte di Cassazione, non consiste nel mantenere intatto il tenore di vita goduto durante il matrimonio ma dare sostegno al coniuge economicamente più debole

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5932 del 2021 torna sulla questione, mai sopita, del diritto all’assegno separativo e, censurando la decisione resa dalla Corte di Appello di Trieste, permette di comprendere fino a che punto il coniuge può dirsi legittimamente destinatario del mantenimento.
La Suprema Corte ha stabilito che non sorge alcun diritto al mantenimento se il soggetto, potenzialmente destinatario dello stesso, rifiuta offerte di lavoro solo sulla scorta del fatto che queste – asseritamente – sarebbero non adeguate al suo titolo di studio.
Infatti, come motiva la Corte di Cassazione, se il coniuge che riceve il mantenimento rimane inerte rispetto alla ricerca di proposte di lavoro o se la mancanza di redditi che giustifica il mantenimento è connessa al rifiuto ripetuto di occasioni lavorative (soltanto perché non pertinenti al proprio titolo di studio), il mantenimento deve essere escluso perché, detto sostegno, si sostanzierebbe soltanto in un aggravamento ingiustificato della posizione debitoria del marito.

La controversia trae origine (e giunge al vaglio della Suprema Corte su ricorso del marito) dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste, ad avviso della quale la moglie ha diritto a ricevere il mantenimento se le offerte lavorative da questa ricevute non sono in linea con il suo titolo di studio (laurea in farmacia) e dunque sono idonee a mortificare le sue aspirazioni personali. Nello specifico, addirittura, la Corte di Appello si spingeva ad accogliere le tesi della moglie che riteneva svilente e inadeguata la possibilità di lavorare in un bar o di svolgere la professione di badante.

E invero, la Suprema Corte, cassando la sentenza dei giudici triestini, specifica che il rifiuto di un impiego (dunque di un’autonoma fonte di reddito) è incompatibile con il diritto al mantenimento a carico dell’altro coniuge, a nulla valendo la circostanza – soggettiva e discrezionale – che alcuni lavori sarebbero inadeguati al tenore di vita fino a quel momento goduto dalla moglie.

In effetti, l’assegno di mantenimento separativo, poiché consiste in un sostegno economico garantito da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge economicamente più debole, è giustificato nella misura in cui il destinatario non è in grado di percepire autonomamente adeguati redditi e così provvedere– appunto – al proprio mantenimento.

Nel caso in questione, invece, la Corte di Cassazione ha rilevato che il coniuge che reclamava il mantenimento era nelle condizioni di svolgere un’attività lavorativa retribuita, finanche di acquisire nuove e ulteriori professionalità e competenze rispetto a quelle possedute in precedenza.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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