Assegno di divorzio: quando si ha diritto a chiedere il rimborso

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Se l’assegno di divorzio, in sede giudiziale, è giudicato non dovuto, l’ex coniuge è obbligato a restituire quanto fino a quel momento percepito

L’obbligo di restituzione non decorre a partire dalla sentenza che decreta l’indebita percezione dell’assegno di divorzio ma va fatto risalire al momento del primo incasso

La non debenza dell’assegno divorzile, per mancanza dei presupposti, solleva il coniuge che lo ha indebitamente ricevuto dalla restituzione dei frutti e dagli interessi maturati solo in caso di buona fede

Al ricorrere di certe condizioni l’ex coniuge economicamente più debole, nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto a ricevere periodicamente l’assegno di divorzio, potrebbe vedersi costretto a restituire le somme percepite.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 28646 del 18 ottobre 2021, si è pronunciata su una questione particolarmente interessante, avente ad oggetto la corresponsione dell’assegno divorzile.

Ad avviso dei giudici della Suprema Corte se, come nel caso di specie, si dimostra giudizialmente l’inesistenza dei presupposti che giustificano l’attribuzione dell’assegno divorzile a carico di un coniuge nei confronti dell’altro, il soggetto destinatario delle somme sarà obbligato a restituire quanto percepito.
Accertare che il coniuge percipiente l’assegno, in realtà, non ha diritto a riceverlo in quanto – come nel caso di specie – in possesso dei mezzi economici adeguati a garantirsi un tenore di vita più che dignitoso -, dà diritto a vedersi restituite le somme sino a quel momento versate.

Il momento giuridicamente rilevante per far partire l’azione di restituzione deve essere fatto risalire al momento costitutivo dell’obbligo di corrispondere l’assegno stesso; dunque, a partire dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

Quanto statuito dai giudici di legittimità con l’ordinanza in commento non è di poco conto, in quanto permette di comprendere fino a che punto e a che condizioni si ha diritto a ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di assegno divorzile. Più nel dettaglio, i giudici, riferendosi all’ex moglie destinataria dell’assegno, hanno affermato che la restituzione deve prendere avvio a partire dal “momento in cui la stessa ha concretamente iniziato a percepire l’emolumento, poi risultato non dovutole”.

In buona sostanza, se si dimostra che l’ex coniuge è nella condizione di avere adeguati mezzi per condurre una vita dignitosa, e che questa condizione esisteva già al momento del divorzio, lo stesso emolumento è da considerarsi ab origine infondato e, per tale ragione, l’obbligo restitutorio deve ricomprendere tutte le somme a partire dal quel momento versate, comprensive di frutti e interessi maturati; salvo la buona fede.

La decisione cui giungono i giudici di legittimità è, del resto, del tutto coerente con la ratio che giustifica lo strumento dell’assegno divorzile.

Questo esborso, infatti, risponde al principio della solidarietà economica tra coniugi, e mira a garantire all’ex coniuge economicamente più debole, anche dopo la crisi coniugale sfociata nel divorzio, un tenore di vita dignitoso.

In questo senso, dimostrare che l’ex coniuge, sin dal momento dell’attribuzione dell’assegno, percepisce un reddito non dichiarato, possiede un lavoro che lo rende indipendente, ha ricevuto una donazione o un lascito ereditario particolarmente rilevante, rende l’intero assegno infondato fin dall’origine.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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