Quando la modifica dell’assegno vale solo per il futuro e opera una rivalutazione al ribasso delle somme da versare non si ha diritto alla ripetizione
Quando sopraggiungono fatti che mettono in discussione ab origine il diritto a ricevere l’assegno si ha diritto alla ripetizione delle somme versate in quanto queste costituiscono un indebito a favore di chi le ha ricevute
Se per fatti sopravvenuti viene meno il presupposto del diritto al mantenimento, l’assegno di separazione o divorzio versato all’ex partner deve essere restituito.
È questo uno dei principi ricavabili dalla pronuncia della Cassazione, n. 32914/2022, il cui testo mette in rassegna due punti essenziali della disciplina sul mantenimento:
- quello relativo alla sussistenza o meno di un principio di irripetibilità delle statuizioni economiche in sede di giudizio di separazione e divorzio;
- quello relativo alla natura alimentare o para-alimentare dell’assegno di mantenimento del coniuge separato o divorzile.
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Aspetti generali sul contributo al mantenimento del coniuge
Come noto, la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza morale, espressione del dovere più ampio di solidarietà coniugale.
Il venir meno della convivenza comporta che il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento qualora questo non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente; il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno.
La ripetibilità dell’assegno
La Corte di Cassazione a Sezione Unite, nella pronuncia succitata, affronta il tema della eventuale ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento nel caso di sopravvenienza di determinati fatti atti a modificare le condizioni e i presupposti di questo stesso mantenimento già a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo versamento a favore del coniuge.
I giudici di legittimità, tuttavia, diversificano la soluzione a seconda di diversi parametri:
- sono pienamente ripetibili le somme già erogate qualora, a seguito di una rivalutazione delle condizioni del coniuge richiedente, sia emersa l’insussistenza ab origine dei presupposti della domanda di assegno.
- non sono ripetibili le somme erogate se si sia rivalutata, non ab origine, la condizione economica del soggetto richiedente o dell’obbligato, la quale rivalutazione ha determinato solo una rimodulazione al ribasso delle somme da versare.
In buona sostanza si può dedurre che secondo l’orientamento della Corte, quando la modifica dell’assegno vale solo per il futuro e opera una rivalutazione al ribasso delle somme da versare non si ha diritto alla ripetizione
Quando sopraggiungono fatti che mettono in discussione ab origine il diritto a ricevere l’assegno si ha diritto alla ripetizione delle somme versate in quanto queste costituiscono un indebito a favore di chi le ha ricevute.