Al coniuge assegnatario non è prevista l’applicazione di alcun tributo legato ad un diritto reale di godimento o di proprietà
In tema di imposta comunale sugli immobili il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà anche in parte dell’altro coniuge, non è soggetto passivo dell’imposta
Il coniuge al quale è assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà, ovvero un qualche diritto reale di godimento.
Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio riconosce al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, motivo per cui in capo al coniuge (assegnatario) non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.
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Il coniuge assegnatario paga l’Imu?
In questo senso, in quanto il coniuge assegnatario non è considerato titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, allo stesso non potrà essere prevista l’applicazione di alcun tributo legato ad un diritto reale di godimento o di proprietà.
Né, osserva la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 6544 del 2023, vale il disposto di cui all’art. 218 c.c. che vorrebbe il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.
La norma, spiegano i giudici di Cassazione, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 c.c. (Amministrazione e godimento dei beni), di modo che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell’altro coniuge sia fondato su un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell’ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell’altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo dal godimento di fatto del bene.
A chi spetta pagare l’Imu?
Costituisce principio pacifico quello per cui, in tema di imposta coniugale sugli immobili, il coniuge al quale sia stata assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà anche in parte dell’altro coniuge, non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso, sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento.
Ciò in quanto con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o uno di quei diritti reali di godimento, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento.
Ciò che se ne ricava è che:
- in tema di imposta comunale sugli immobili il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà anche in parte dell’altro coniuge, non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà, ovvero un qualche diritto reale di godimento. La conclusione invece muta qualora anche per via giudiziale e a seguito di scioglimento del vincolo matrimoniale dall’assegnazione della casa al coniuge si possa ricavare l’esistenza di un diritto reale.