Chi oggi entra in banca per chiedere un finanziamento dà per scontato che l’agente che gli sottopone un’offerta abbia un mandato sottostante al marchio visto all’ingresso: la legge italiana lo prevede espressamente. Ma l’Autorità garante della concorrenza ritiene che questa sia una stortura non più compatibile con la recente direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori. Non solo: l’attuale disciplina degli agenti che si occupano del credito incide “negativamente tanto sugli assetti concorrenziali dei mercati del credito coinvolti quanto sulla tutela del consumatore”, ha scritto l’Agcm – una posizione particolarmente netta in vista del recepimento della direttiva Ue, considerata un’occasione per voltare pagina.
Il problema segnalato dall’Agcm è che “il monomandato tra intermediari a monte e distributori a valle può limitare la possibilità per gli agenti di formulare offerte alla clientela finale comparando servizi/prodotti di intermediari diversi e soprattutto con gamme complete (…). Ne consegue l’impossibilità di offrire un ventaglio ampio e articolato di soluzioni, in grado di rispondere in modo adeguato alla varietà delle esigenze della clientela, compromettendo, al contempo, la possibilità per il consumatore finale di effettuare una comparazione effettiva e informata tra le diverse alternative presenti sul mercato, con un aumento dei suoi costi di ricerca”.
In Italia l’agente, cioè la figura che può promuovere e concludere il contratto, ha pochi piatti nel menu. Se il cliente vuole capire cosa c’è fuori da quell’offerta deve arrangiarsi da solo o rivolgersi a un mediatore creditizio esterno. Ma a questa consapevolezza deve arrivarci da sé.
Il monomandato come ostacolo alla concorrenza
In sostanza, quando si varca la soglia di una filiale, il cliente deve essere consapevole che riceverà un’offerta di finanziamenti limitata e che l’onere del confronto tra le alternative ricade sulle sue spalle. L’agente, formalmente un libero professionista, non agisce in posizione di terzietà (al contrario del mediatore creditizio) né si trova nelle condizioni di avere una visibilità su offerte al di fuori del gruppo presso il quale ha stretto il suo mandato. Il vincolo del monomandato, pertanto, risulta “potenzialmente restrittivo della concorrenza e già oggetto di segnalazione da parte dell’Autorità”. Le poche eccezioni attualmente ammesse (circoscritte a prodotti specifici) non basterebbero a garantire “la capacità di servire in maniera più completa il consumatore ed estendere la propria offerta sul mercato”, e “non appaiono rispondere pienamente alla finalità di ampliamento del confronto competitivo”.
Il quadro che l’Agcm delinea al legislatore suggerirebbe una revisione della disciplina in occasione del recepimento della direttiva europea aggiornata, eliminando l’attuale vincolo imposto agli agenti in attività finanziaria, che si discosta dall’esperienza di altri Paesi europei. “Ad esempio, il plurimandato risulta espressamente ammesso in Francia e Spagna e praticabile nel sistema tedesco per gli intermediari indipendenti, costituendo un modello coerente con i principi di proporzionalità, concorrenza e tutela del consumatore delineati dalla normativa europea di settore”.
Una riforma urgente per allinearsi all’Europa
Il giudizio finale è netto: “Il divieto di plurimandato attualmente vigente, del resto, non appare necessario e proporzionato al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quale la tutela del consumatore-investitore rispetto a possibili conflitti di interesse dell’agente plurimandatario, sussistendo misure meno restrittive della concorrenza idonee ad assicurare il perseguimento di tali obiettivi”.
Secondo l’Autorità garante, la nuova direttiva europea sui contratti di credito non impone più un modello organizzativo rigido nella distribuzione, ma punta a “garantire trasparenza effettiva, verificabilità e accountability informativa” a prescindere dal numero di mandanti dell’agente. Questo approccio, osserva l’Antitrust, “consente di superare gli assetti fondati sull’esclusiva” del monomandato, aprendo a “dinamiche pro-competitive nella struttura del mercato del credito” che possono tradursi in maggiori benefici per i consumatori. Per scongiurare conflitti di interesse nel caso di plurimandato, la tutela non passa più dall’obbligo di un solo mandante, bensì dall’introduzione di “specifici obblighi informativi e comportamentali” a carico degli agenti, come già avviene nella distribuzione assicurativa.

