La comunione ereditaria ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi
L’edificio abusivo è parte dell’asse ereditario, si trasmette quindi agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria
L’immobile abusivo rientra nell’asse ereditario?
Apparentemente si sarebbe portati a credere che l’immobile abusivo, in quanto sconosciuto ai registri catastali, non possa rientrare nell’asse ereditario ed essere oggetto di successione.
Tuttavia, vi sono delle considerazioni che occorre fare nel caso in cui tra i beni del de cuius rientri anche un immobile irregolare o abusivo.
A tal riguardo, si è espressa di recente la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16141 del 2023, ha statuito che l’edificio abusivo è parte dell’asse ereditario, si trasmette quindi agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria. Salvo il caso di rinuncia.
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La comunione ereditaria
Come rilevato nella sentenza in commento, la comunione ereditaria ha infatti ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell’apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all’eredità ed una pluralità di accettazioni, espresse o tacite.
In buona sostanza, la comunione ereditaria è indipendente dalla volontà dei chiamati all’eredità, in quanto sorge per il verificarsi del mero fatto giuridico della pluralità di acquisti della medesima eredità.
L’ordine di demolizione
Chiarito quindi che l’immobile abusivo, in quanto bene afferente al patrimonio del de cuius si trasmette agli eredi, occorre comprendere cosa accade se su questo immobile pende un ordine di demolizione.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione, l’ordine di demolizione, vale anche nei confronti degli eredi in quanto sono i nuovi titolari del patrimonio ereditario.
L’ordine di demolizione delle opere abusive ha infatti carattere reale e ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio.
In questo senso esso deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il bene e vantano a diverso titolo su di esso un diritto reale o personale di godimento. Ciò anche se si tratta di soggetti estranei alla commissione del reato di abusivismo edilizio.
In conclusione, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo vale anche nell’ipotesi di acquisto dell’immobile per successione per causa di morte e conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico rispetto a quello privatistico teso alla conservazione del manufatto.