Se la riorganizzazione societaria non è idonea a realizzare un vantaggio fiscale indebito non è integrato l’abuso del diritto
L’acquisizione di una partecipazione dell’1 per cento di una Società ed il successivo conferimento della partecipazione del 51 per cento detenuta nella stessa devono essere considerati tasselli chiave di una complessiva riorganizzazione societaria
Con una recente risposta a interpello, segnatamente n. 374/2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito alla circostanza che, a certe condizioni, le operazioni di riorganizzazione aziendale non integrano la fattispecie dell’abuso del diritto.
Caso di specie
Il caso di specie sottoposto all’attenzione dell’Agenzia involge la seguente situazione:
- l’istante è titolare del 50 per cento delle azioni del capitale sociale
- la restante parte è detenuta dalla comunione ereditaria (eredi dell’altro socio deceduto)
- a seguito del decesso di detto socio, le componenti della comunione ereditaria preferirebbero monetizzare il proprio investimento nella Società, mentre l’Istante desidererebbe continuare a svolgere l’attività imprenditoriale
- questo disallineamento di interessi potrebbe portare in stallo la Società
- per tale ragione l’istante intende acquistare il controllo della Società e mantenere un ruolo di guida della gestione.
Più nel dettaglio, l’istante vorrebbe porre in essere una riorganizzazione aziendale/societaria caratterizzata dai seguenti passaggi:
- cessione a suo favore da parte della comunione ereditaria dell’1 per cento della partecipazione nella Società, al fine di acquisire il 51 per cento della propria quota di partecipazione e, dunque, il controllo societario
- costituzione da parte dell’Istante di una nuova società interamente posseduta dallo stesso, nella quale conferire il 51 per cento delle azioni della Società
- trasferimento del controllo della nuova società alla propria figlia, mediante patto di famiglia al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.
Tramite la società di nuova costituzione, l’Istante intende sviluppare ulteriori iniziative imprenditoriali, anche utilizzando gli eventuali dividendi distribuiti dalla Società, con la prospettiva, in futuro, di riservarsi la facoltà di cedere, in tutto o in parte, la quota di partecipazione nella società e di valutare la diversificazione degli investimenti in altre società o settori economici
Alla luce di tale situazione, l’Istante chiede all’Agenzia se la prospettata riorganizzazione aziendale potrebbe integrare profili di abuso del diritto.
La risposta dell’Agenzia
Ad avviso dell’Agenzia la situazione presentata dall’istante non integrerebbe i profili di abuso del diritto in quanto sarebbe tesa a perseguire una più efficiente governance dell’azienda, la quale risulta essere una valida ragione economica che ne giustifica il vantaggio fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito come l’integrazione di una situazione iniziale (possesso del 50%) che porta a raggiungere il controllo con il 51% e, quindi, ad effettuare un conferimento neutrale in una nuova società, non è abusiva, in quanto le esigenze di riorganizzazione non si riscontrano solo in motivazioni fiscali.
A certe condizioni, dunque, osserva l’Agenzia delle entrate, la riorganizzazione societaria non costituisce una fattispecie abusiva e, conseguentemente, non determina la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Abuso del diritto
Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’operazione può considerarsi abusiva dal punto di vista fiscale se congiuntamente si verificano tre presupposti:
- realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici”, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario
- assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali
- essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Tuttavia, il Legislatore ha chiarito che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. Tra queste ragioni rientrano anche quelle di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.