Accertamento sintetico: la prova spetta al contribuente

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L’agenzia delle entrate è legittima a determinare in modo sintetico il reddito di un contribuente. E nel caso ad avviare la procedura che ne segue. Spetta al contribuente dimostrare che la tesi dell’Amministrazione finanziaria non era corretta

Indice

Il tutto parte da un avviso di accertamento fatto dall’Agenzia delle entrate visto che aveva determinato basandosi su diversi elementi come la capacità contributiva di quel determinato contribuente fosse stata superata e di troppo

La cassazione ha concluso il procedimento dando ragione all’Agenzia delle entrate e dunque condannando il contribuente

Il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito indicato è formato tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Questo quanto stabilito dalla cassazione con la sentenza n.10245/2020.

Il caso

Il tutto parte da un avviso di accertamento fatto dall’Agenzia delle entrate visto che aveva determinato basandosi su diversi elementi come la capacità contributiva di quel determinato contribuente fosse stata superata e di troppo. Una volta ricevuto l’accertamento il soggetto procede subito facendo ricorso e lamentandosi che l’Agenzia delle entrate non avesse preso in considerazione dei documenti, dove il contribuente dimostrava che “l’eccesso di reddito” era frutto di attività che erano stata disinvestite proprio nei periodi d’imposta considerati. L’Agenzia da parte sua aveva però considerato questo aspetto. Il contribuente non aveva però dimostrato come questi soldi fossero stati effettivamente spesi.

La Ctp accolse parzialmente il ricorso solo in merito all’accertamento del reddito. Il contribuente impugna la decisione e va in appello, ma anche questa volta i giudici hanno respinto le doglianze osservando come, nel periodo di imposta contestato dall’Agenzia delle entrate, il contribuente avesse dichiarato dei redditi molto bassi, rispetto al suo patrimonio che invece risultava essere notevolmente lievitato con la compravendita immobiliare. E dunque per questo motivo l’agire dell’Agenzia delle entrate doveva considerarsi legittimo. Non soddisfatto il contribuente chiede alla Cassazione, sostenendo che i giudici d’appello non avessero considerato i vari disinvestimenti fatti, altrimenti il tutto sarebbe stato annullato. Anche questa volta i giudici hanno ritenuto infondata la richiesta e hanno respinto definitivamente il ricorso condannandolo alle spese di giudizio  del ricorrente.

La cassazione

Partiamo  dalla norma per poi capire come la corte è arrivata a questa decisione. La disciplina per l’accertamento sintetico la si trova nell’art.n.38 del Dpr n.600/1973. Da questo si possono capire diversi aspetti:

  • L’Agenzia delle entrate determina sinteticamente il reddito complessivo netto considerando una serie di elementi e circostanze di fatto (capacità contributiva, disponibilità in termini di beni e servizi e spese necessarie per il loro mantenimento). Il reddito può però essere determinato che sulla base degli oneri sostenuti dal contribuente per incrementare in modo durevole il proprio patrimonio.
  • Il contribuente deve dimostrare che il maggior reddito indicato è formato tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Il contribuente dovrà inoltre anche dimostrare con prove documentate la nature di questi redditi, l’idoneità e la loro durata di possesso.

Spetta dunque al contribuente dimostrate che quando affermato dall’Agenzia delle entrate non sia vero. La norma non da dei limiti su come si possa dimostrare la provenienza di questi redditi. Con qualsiasi mezzo si può provare che l’Agenzia aveva commesso un errore.

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