Unione civile o matrimonio? Aspetti patrimoniali e successione

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Sino a pochi anni fa la legge italiana riconosceva, disciplinava e tutelava unicamente la famiglia fondata sul matrimonio tra due soggetti di sesso diverso. A decorrere dal 5 giugno 2016, entrata in vigore della Legge Cirinnà, anche l’Italia prevede che due persone dello stesso sesso possano contrarre un vincolo con carattere di stabilità, l’unione civile. Approfondiamo il tema

Sino a pochi anni fa la legge italiana riconosceva, disciplinava e tutelava unicamente la famiglia fondata sul matrimonio tra due soggetti di sesso diverso (art. 29 Cost, art. 79 ss c.c.). Solo a decorrere dal 5 giugno 2016, entrata in vigore della Legge Cirinnà, anche l’Italia prevede che due persone dello stesso sesso possano contrarre un vincolo con carattere di stabilità, l’unione civile, (art. 1 commi 1-35 l. 76/2016) e ha disciplinato diritti e doveri delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali (art. 1 commi 36-65 l. 76/2016). 

Poiché, però, ci sono ancora diversi dubbi su alcuni punti nevralgici, cercheremo di fare chiarezza mantenendo un focus sugli aspetti patrimoniali e successori iniziando dal vincolo “matrimoniale” che le coppie omosessuali possono celebrare.

Per la celebrazione dell’unione civile la legge italiana richiede la maggiore età, la capacità di intendere e di volere, la libertà da precedenti vincoli matrimoniali nonché l’assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione tra i membri dell’unione civile. 

L’unione deve essere celebrata davanti un Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni e successivamente registrata nei pubblici registri. 

Con l’unione civile, al pari di quanto accade con il matrimonio, entrambi i componenti della coppia acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolare, ogni componente della coppia assume nei confronti dell’altro, l’obbligo di assistenza morale e materiale nonché il dovere di contribuire ai bisogni comuni in relazione e in proporzione alle sostanze di ciascuno e alla rispettiva capacità lavorativa. 

In occasione della celebrazione, la coppia potrà scegliere il regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni ma in mancanza di scelta espressa, si applicherà all’unione il regime ordinario della comunione dei beni

Inoltre, come per i coniugi, agli uniti civilmente possono costituire un fondo patrimoniale (vale a dire possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia, art. 167 c.c.), e costituire un’impresa familiare con applicazione della normativa previdenziale

Alle unioni civili si applicano poi: 

  • il congedo matrimoniale; 
  • il licenziamento in costanza di matrimonio; 
  • i permessi per lutto, per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile; 
  • i trattamenti economici specifici per assistere una persona affetta da disabilità accertata; 
  • la trasformazione con priorità del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui vi sia la necessità di assistere un partner malato oncologico.

Ma ancora all’unito civilmente si applica la disciplina della successione legittima e di quella legittimaria. Ne consegue che in assenza di testamento, all’unito supestite spetterà:

  • l’intera eredità in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle del defunto partner; 
  • 1/2 dell’eredità in caso di concorso con un figlio; 
  • 1/3 dell’eredità in caso di concorso con due o più figli; 
  • 2/3 dell’eredità in concorso con ascendenti, fratelli e/o sorelle.

Inoltre al partner superstite è attribuito il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l’arredano ex lege e gli è riconosciuto il diritto al pagamento di tutte le indennità di lavoro previste dalla legge. 

Anche in caso di scioglimento dell’unione, il provvedimento del Giudice competente a dichiararne lo scioglimento andrà a regolamentare gli aspetti patrimoniali tra gli ormai ex uniti civilmente dando applicazione analogica dei principi enunciati in materia di divorzio. Il Giudice, pertanto, potrà prevedere in capo all’ex partner economicamente più debole l’assegnazione temporanea della casa adibita ad abitazione familiare e la previsione di un assegno. Per arrivare a tale determinazione, il Giudice, al pari di quanto accade nei procedimenti di scioglimento del vincolo matrimoniale, partirà dalla ricostruzione dei patrimoni e dallo stato di convivenza di fatto esistente prima della formalizzazione dell’unione, andando a valutare le scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti per verificare eventuali sacrifici fatti dall’uno verso l’altro per la maturazione e lo svilupparsi del rapporto personale. Non dimentichiamo, poi, che il partner ha diritto al 40% del T.f.r. dell’ex, maturato negli anni in cui il vincolo era in essere e purché non vi sia stato, successivamente, un matrimonio o una nuova unione civile. 

Di recente, la Corte di Cassazione ha confermato la competenza del Tribunale ordinario anche per le decisioni sull’affidamento dei figli nati dall’unione civile, sui rapporti con il genitore non collocatario e in merito alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento dei minori (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 16338/21; depositata il 10 giugno).

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di Maria Grazia Di Nella

“Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo la chiama farfalla” (Lao Tze)

Avvocato patrocinante in Cassazione, da oltre venticinque anni metto al centro del mio lavoro la persona, e cerco di comprenderne a fondo bisogni e aspettative.

Mi definisco caparbia e resiliente; conosco e amo il diritto e offro ai clienti un’assistenza altamente specializzata nel Diritto della Famiglia, anche Internazionale, dei Minori e della Persona, sia per gli aspetti civili che penali.
Sono componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini; membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) e dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia.

Svolgo incarichi di curatore speciale/tutore dei minori sia su incarico delle sedi giudiziarie sia quale avvocato fiduciario di enti pubblici e privati. Svolgo docenze anche in ambito universitario e lezioni di aggiornamento per psicologi e assistenti sociali.

Domande frequenti su Unione civile o matrimonio? Aspetti patrimoniali e successione

Qual è la principale differenza legale tra matrimonio e unione civile in Italia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali?

Prima del 5 giugno 2016, solo il matrimonio tra persone di sesso diverso era riconosciuto legalmente. Con l'entrata in vigore della Legge Cirinnà, le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state introdotte, disciplinando diritti e doveri, ma l'articolo non specifica differenze patrimoniali dirette rispetto al matrimonio.

La Legge Cirinnà ha introdotto tutele specifiche per le coppie di fatto in termini di aspetti patrimoniali?

Sì, a partire dal 5 giugno 2016, la Legge Cirinnà ha disciplinato i diritti e i doveri delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali. L'articolo menziona questa disciplina, ma non entra nel dettaglio degli specifici aspetti patrimoniali o di investimento.

Quali sono le implicazioni della Legge Cirinnà per la successione in caso di unione civile?

L'articolo indica che la Legge Cirinnà ha introdotto l'unione civile, disciplinando diritti e doveri. Tuttavia, non fornisce dettagli specifici sulle implicazioni patrimoniali o di successione per le coppie unite civilmente.

Prima del 2016, quali forme di unione erano riconosciute dalla legge italiana per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali?

Fino a pochi anni fa, la legge italiana riconosceva e tutelava unicamente la famiglia fondata sul matrimonio tra due soggetti di sesso diverso. Questo implicava che altre forme di unione non avevano lo stesso riconoscimento legale per gli aspetti patrimoniali.

La Legge Cirinnà ha modificato la disciplina degli aspetti patrimoniali per le coppie eterosessuali non sposate?

L'articolo afferma che la Legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha disciplinato i diritti e i doveri delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali. Questo suggerisce un'estensione delle tutele anche per le coppie eterosessuali non sposate.

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