Da attività finanziarie a non finanziarie: obblighi e sanzioni

Approfondimento sull’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei professionisti che incentivano la trasformazione di attività finanziarie in attività non finanziarie, come per esempio immobili, oro, pietre preziose e opera d’arte

Con decreto del ministro delle Finanze del 17 novembre 2020 (decreto) sono state stabilite le regole tecniche per l’applicazione del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100 con il quale l’Italia ha attuato la Dac 6, che ha introdotto in capo agli intermediari e ai contribuenti, l’obbligo di comunicare preventivamente alle amministrazioni finanziarie degli Stati Ue operazioni fiscalmente aggressive, al fine di favorire lo scambio di informazioni nel mercato interno per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

L’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva dei meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi mira da un lato a rompere quella complicità tra gli intermediari e i professionisti (più aggressivi) e il contribuente dall’altro e a indurre i suddetti operatori ad adottare un approccio più prudente in termini fiscali contribuendo cosi a bilanciare una importante forma di distorsione della concorrenza sia nel settore della consulenza fiscale sia in quello dell’intermediazione.

Il decreto ha il merito di aver specificato, in particolare, gli elementi distintivi (cosiddetti hallmark), alias gli indici di rischio di elusione o di evasione fiscale, che riguardano i meccanismi che consentono l’aggiramento della normativa sullo scambio automatico di informazione e la titolarità effettiva sui conti finanziari.

Nella sezione I, dell’allegato A, del decreto, alla lettera C viene chiarito che tra i suddetti meccanismi vi rientra la commercializzazione di uno schema che incentiva la trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie (es. immobili, oro, pietre preziose, opera d’arte).

Pertanto, gli operatori saranno tenuti a comunicare il suddetto meccanismo posto in essere:

  • tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, entro il 28 febbraio 2021;
  • tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovrà essere comunicato con cadenza periodica, mensile o trimestrale, a seconda dei casi.

Gli operatori destinatari della suddetta comunicazione sono gli intermediari e, in via sussidiaria, il contribuente cioè il soggetto che potenzialmente beneficia degli effetti del meccanismo transfrontaliero rappresentato appunto dalla trasformazione di fondi detenuti presso un conto di deposito oggetto di comunicazione in attività non finanziarie non oggetto di comunicazione.

Il soggetto obbligato in prima battuta è l’intermediario nella duplice definizione fornita dal decreto e, quindi:

  • colui che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione (promoter);
  • colui che svolge un’attività di assistenza o consulenza relativa all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione del meccanismo, qualora abbia a disposizione le informazioni tali da permetterne una valutazione in termini di sussistenza dei requisiti per la riportabilità (service provider).

Condizione necessaria è che l’intermediario sia residente ai fini fiscali in Italia, o abbia fornito i servizi per mezzo di una stabile organizzazione sita in Italia, sia costituito, disciplinato, regolamentato o iscritto a un’associazione professionale secondo la legge italiana.

La violazione dell’obbligo di comunicazione, e cioè di omessa o incompleta/inesatta comunicazione da parte degli operatori, comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2mila e 21mila euro, prevista dall’art. 10, c. 1 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei casi di omessa comunicazione, la suddetta sanzione è aumentata delle metà e ammonta, quindi, a un importo compreso tra 3mila e 31.500 euro; mentre nel caso di comunicazione incompleta o inesatta la sanzione base è ridotta della metà, ossia da 1mille a 10.500 euro.

Sergio Sirabella

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di Sergio Sirabella

Dottore commercialista, revisore legale, Adv. LL.M, Tep, academician della Tiaetl. Le sue aree
di specializzazione comprendono: la tassazione delle operazioni di M&A e di riorganizzazione
aziendale nazionale e internazionale, la tassazione degli strumenti finanziari e delle operazioni
di finanza strutturata, la tassazione e la pianificazione dei patrimoni degli Hnwi, trust e
fondazioni, la tassazione degli immobili, il transfer pricing e la fiscalità internazionale ed
Europea.

Domande frequenti su Da attività finanziarie a non finanziarie: obblighi e sanzioni

Qual è lo scopo principale del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100?

Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, recepisce la Dac 6 in Italia e mira a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.

Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione di operazioni fiscalmente aggressive secondo la Dac 6?

Gli intermediari finanziari e i contribuenti sono tenuti a comunicare preventivamente alle amministrazioni finanziarie degli Stati UE le operazioni fiscalmente aggressive.

Quale decreto ministeriale ha stabilito le regole tecniche per l'applicazione del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100?

Il decreto del ministro delle Finanze del 17 novembre 2020 ha definito le regole tecniche per l'applicazione del D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 100.

Cosa si intende per 'operazioni fiscalmente aggressive' nel contesto della Dac 6?

'Operazioni fiscalmente aggressive' si riferisce a schemi o transazioni che potenzialmente sfruttano le differenze tra i sistemi fiscali degli Stati membri per ridurre l'imposizione fiscale.

Qual è l'obiettivo dello scambio di informazioni nel mercato interno promosso dalla Dac 6?

Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE ha lo scopo di favorire la trasparenza e contrastare l'evasione e l'elusione fiscale a livello transfrontaliero.

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