Nel caso di donazione di immobile da acquistare, sarà sicuramente più conveniente procedere con l’acquisto
Quello che l’AdE non ha considerato, è che è prevista una disciplina specifica che esclude l’applicazione di imposta di donazione ad alcune liberalità indirette in virtù di una particolare esenzione
Questa era preceduta però da una liberalità indiretta posta sempre in essere tra gli stessi soggetti, consistente nel pagamento del prezzo di un immobile nell’ambito di una compravendita immobiliare di importo superiore ad un milione di euro – prezzo versato integralmente da parte del coniuge a titolo di liberalità indiretta.
L’amministrazione finanziaria era intervenuta emanando un avviso di liquidazione dell’imposta sulle donazioni, contestando che la prima liberalità indiretta avesse già integralmente eroso la franchigia e che dunque la seconda donazione dovesse scontare l’imposta sulle donazioni, applicando l’aliquota del 4% sul valore eccedente la franchigia.
L’istituto giuridico che qui viene tirato in ballo dall’amministrazione finanziaria è il coacervo (Art. 57 D. Lgs. N. 346/1990) secondo cui, ai fini dell’applicazione della franchigia, si deve tenere conto di tutte le donazioni precedenti intervenute tra lo stesso donante e lo stesso donatario.
Premesso che il coacervo aveva il suo fondamento quando erano in vigore le aliquote progressive sulle imposte di donazione e successione, abrogate dalla L. n. 342/2000, da cui la Cassazione ne ricava l’abrogazione del coacervo per incompatibilità con la nuova normativa.
L’Agenzia delle Entrate rimane ferma sul coacervo (Circolare 3/E del 2008) e continua a considerare il cumulo delle donazioni effettuate in vita tra donante e donatario ai fini del calcolo del consumo di franchigia.
Quello che l’AdE non ha considerato, è che è prevista una disciplina specifica che esclude l’applicazione di imposta di donazione ad alcune liberalità indirette in virtù di una particolare esenzione.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto infatti il ricorso dei coniugi, affermando che è prevista una disciplina specifica che esclude l’applicazione dell’imposta di donazione alla liberalità indiretta posta in essere dai ricorrenti.
Infatti, l’art. 1 comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990, dispone che non sono soggette ad imposta le donazioni “collegate” ad atti concernenti il trasferimento di immobili, se soggetti ad imposta di registro proporzionale o Iva.
In altre parole, l’imposta di donazione non è dovuta, in quanto l’operazione è soggetta alle imposte applicate sull’atto di compravendita immobiliare.
Se così non fosse, si realizzerebbe a carico del contribuente una ingiustificata doppia imposizione, in quanto sarebbe costretto a pagare sia l’imposta di registro/Iva per l’acquisto dell’immobile, sia l’imposta sulle donazioni per il pagamento del prezzo dello stesso.
Le conclusioni che possiamo trarre da questa vicenda riguardano le modalità con le quali possiamo porre in essere delle liberalità per ottimizzare la fiscalità.
Nel caso di donazione di immobile da acquistare, sarà sicuramente più conveniente procedere con l’acquisto (con pagamento del prezzo da parte del donante) ed intestazione dell’immobile in nome altrui (donatario).
Questa modalità che, rientra nella fattispecie del contratto a favore di terzo, oltre ad essere esente da imposta di donazione, gode del vantaggio di non erodere la franchigia, che resta disponibile per eventuali future donazioni.