A chiarire la questione è stata l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.63/E del 5 ottobre
La direzione regionale dell’Amministrazione finanziaria aveva contestato a diverse società di assicurazione che operavano nel ramo n.18 (assistenza) il fatto di non aver applicato l’Iva sulle attività svolte
La direzione regionale dell’Amministrazione finanziaria aveva contestato a diverse società di assicurazione che operavano nel ramo n.18 (assistenza) il fatto di non aver applicato l’Iva sulle attività svolte. La direzione regionale riteneva che quelle erano invece soggette all’imposta dato che si trattava di attività autonome e diverse rispetto a quelle di riassicurazione che invece possono beneficiare dell’esenzione Iva.
La risposta
La prima cosa da verificare secondo l’Agenzia delle entrate è se il soggetto in questione dia all’assicurato più prestazioni principali distinte o una sola. Questo è importante perché con la sentenza del 17 marzo 2016 i giudici comunitari hanno negato l’esenzione dall’Iva all’attività in liquidazione dei danni che derivavano da sinistri affidati a terzi. Questo perché non esisteva un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi e l’assicurato in oggetto. Questo significa che nel caso in cui non esiste un contratto tra le due parti, anche se la prestazione di servizi costituisce una forma essenziale dell’operazione di assicurazione , le operazioni sono soggette al pagamento dell’Iva.
A questo si aggiunge anche per essere esenti dall’imposta deve sussistere anche un altro requisito: la qualifica di intermediari o mediatori di assicurazione. Questa sussiste quando:
- Il rapporto del prestatore avviene sia con l’assicuratore che con l’assicurato
- Il servizio prestato deve includere la ricerca dei potenziali clienti e il contatto con l’assicuratore
E dunque, riportando il tutto al caso in esame, per considerare l’attività di gestione dei sinistri un’unica operazione complessa insieme a quella di riassicurazione è necessario che la società abbia un contratto con gli assicurati. Se questo vincolo non esiste, come nel caso in esame, l’Iva è assicurata. Inoltre, non esiste neanche il secondo requisito , dato che l’attività che si fa non comporta la ricerca di nuovi clienti e la relazione con l’assicurato. E dunque si può sostenere che l’attività svolta dalla società in esame è esclusa dalla classica mediazione e non può avere il carattere dell’accessorietà rispetto alle gestione dei sinistri.
Conclusione
E dunque , l’Agenzia delle entrate sottolinea come nel caso in esame le attività di gestione e liquidazioni di sinistri fatte da società di ri-assicurazione che non sono né intermediari di assicurazione né hanno il requisito dell’accessorietà siano soggette all’Iva