A certe condizioni, la circostanza per cui la società estera amministrata dal contribuente residente non abbia partecipazioni in società italiane esclude l’operatività della presunzione di esterovestizione
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 164/2023 del 26 gennaio scorso, è tornata a chiarire l’ambito di applicabilità della presunzione relativa di esterovestizione di cui all’art. 73, comma 5 bis, TUIR.
Il caso di specie
Il caso ha ad oggetto la richiesta avanzata da un contribuente non residente, che intende trasferire la propria residenza in Italia. Tale soggetto è socio amministratore di una società estera che opera nel settore della vendita di prodotti merceologi via internet e che possiede beni materiali e immateriali, nonché si avvale della collaborazione di dipendenti.
L’istante, in particolare, ha chiesto all’amministrazione finanziaria se il proprio trasferimento in Italia potesse attrarre la società estera nell’ambito applicativo dell’art. 73, comma 5 bis, TUIR.
La disciplina
La norma citata dispone che, salvo prova contraria, si considera residente nel territorio dello Stato italiano la sede amministrativa di società che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ., nei soggetti di cui alle lett. a) e b) del comma 1, ovvero se i soggetti sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ., da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o se sono amministrati da un consiglio di amministrazione o da altro organo di gestione composto in prevalenza da membri residenti nel territorio dello Stato.
La norma, dunque, introduce una presunzione che consente di contrastare il fenomeno delle esterovestizioni, ossia di tutte quelle società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia o nei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, TUIR.
Secondo l’agenzia delle Entrate, la circostanza per cui la società estera amministrata dal contribuente residente non abbia partecipazioni in società italiane esclude l’operatività della presunzione di esterovestizione: ed invero, la società estera non svolge alcuna funzione di holding, ma di commercio di prodotti via internet.
Secondo l’Ufficio, tuttavia, potrebbe trovare applicazione il comma 3 dell’art. 73, TUIR, secondo cui si considera residente nel territorio italiano la società che per la maggior parte del periodo d’imposta ha la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato.
Tale aspetto, però, non è stato oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione finanziaria, in quanto rientra tra le fattispecie che si caratterizzano per una spiccata ed ineliminabile rilevanza di profili fattuali che possono essere riscontrati dall’amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento.
In ogni caso, il fatto che la società estera non svolga alcuna funzione di holding di mera gestione assume correttamente rilevanza ai fini della presunzione di esterovestizione: solo l’attività di mera gestione può condurre ad una riqualificazione della residenza volta a contenere i fenomeni di evasione ed elusione d’imposta, in quanto diversamente è corretto che i profitti della partecipata estera vengano assoggettati a imposizione nello Stato estero, ove la società svolge effettivamente la propria attività d’impresa.
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