Eredità e debiti fiscali: cosa devono fare gli eredi?

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L’erede che abbia pagato per intero il debito tributario del de cuius potrà rivalersi sugli altri

Indice

Il rinunciante non è considerato titolare di alcuna soggettività passiva neppure nel periodo che intercorre tra la data di apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia

Se i debiti del defunto si trasmettono agli eredi, non vale lo stesso per le sanzioni

Gli eredi in solido rispondono dei debiti tributari del de cuius. Questo è uno dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 28215 del 2023.

Infatti, come specificato dall’art. 65 del dpr 600/73 «gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa».

Eredi e debiti del dante causa

In caso di accettazione dell’eredità, a seguito della morte del dante causa, gli eredi individuati ex lege o per testamento sono chiamati a subentrare tanto nelle posizioni attive, da cui derivano ad esempio beni o crediti, quanto nelle posizioni passive del defunto, quindi nei debiti riconducibili a quest’ultimo in vita.

Infatti, in presenza di debiti fiscali del defunto è che questi si trasmettono agli eredi, cioè a coloro che hanno accettato l’eredità.

Più in particolare, è previsto che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Ciò comporta che, a seguito della morte di un soggetto, l’amministrazione fiscale potrà rivolgersi ad uno degli eredi, co-obbligato con gli altri, per ottenere il pagamento dell’intera somma dovuta. Successivamente, il soggetto che avrà, eventualmente, pagato per gli eredi coobbligati potrà agire in rivalsa nei confronti degli altri. Infatti, il soggetto condebitore che abbia pagato per intero il debito potrà rivalersi sugli altri, ottenendo il pagamento della quota spettante agli altri eredi obbligati.

Cosa devono fare gli eredi?

Gli eredi del contribuente devono  comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale al fine di ricevere la notificazione degli atti intestati al dante causa.

La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.

Gli eredi che intendono verificare in anticipo, prima di accettare l’eredità, la presenza e il relativo ammontare dei debiti tributari del de cuius, le cartelle notificate al defunto, hanno la possibilità di presentare un’istanza di accesso agli atti all’Agenzia delle entrate.

Ricadono sugli eredi anche le sanzioni?

Se i debiti del defunto si trasmettono agli eredi, non vale lo stesso per le sanzioni. È, infatti, stabilito che le sanzioni amministrative e tributarie non sono trasmissibili e come tali, essendo riferibili esclusivamente alla responsabilità di chi ha commesso la violazione (il de cuius), non ricadono a carico degli eredi.

Cosa accade se si rinuncia all’eredità?

Il chiamato alla successione che rinunci all’eredità non risponde delle obbligazioni tributarie riconducibili al de cuius nemmeno se risulta tra i soggetti successibili ex lege o se abbia presentato la dichiarazione di successione

Il rinunciante non è considerato titolare di alcuna soggettività passiva neppure nel periodo che intercorre tra la data di apertura della successione e la dichiarazione di rinuncia.

Il rinunciante è da considerarsi estraneo ad ogni passività del dante causa in quanto, come previsto ai sensi dell’art. 521 cc.. Pertanto non possono essere considerati tenuti al pagamento delle imposte gravanti sul de cuius i soggetti che hanno rinunciato all’eredità.

Il beneficio di inventario

Tra gli strumenti che possono essere utilizzati dagli eredi che vogliono tutelarsi da eventuali debiti tributari del de cuius c’è il beneficio di inventario.

È bene chiarire che, ai sensi dell’art. 490 cc., ricorrere a detto strumento implica l’accettazione dell’eredità.

Detto strumento consente di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, di modo che colui che accetta con beneficio di inventario non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti tramite eredità.

In buona sostanza, il beneficio di inventario non esime gli eredi dal rispondere dei debiti tributari del defunto ma consente loro di pagare questi debiti entro e non oltre il valore attivo dei beni che ricevono in eredità.

Alla sensi dell’art. 31 del T.U. n. 349/1990 la dichiarazione di successione deve essere presentata dall’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario nel termine di un anno dalla redazione dello stesso.

In mancanza, l’Ufficio del Registro provvede all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.

Come ha stabilito una recente pronuncia della Cassazione (n. 1011, 2023): la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.

Le imposte di successioni, ipotecarie e catastali, quindi, potranno essere richieste all’erede dall’Amministrazione solo dopo che si sia conclusa la procedura liquidatoria, potendo agire nei confronti dell’erede nei soli limiti di residua capienza del patrimonio pervenutogli.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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