In occasione della videoconferenza del 24 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il tema dell’imposizione indiretta applicabile ai trust.
In tale ambito, l’Amministrazione finanziaria ha fornito un’importante precisazione, idonea a superare alcune incertezze interpretative sorte dopo l’introduzione dell’art. 4-bis del DLgs. 346/90 (Testo unico sulle donazioni e successioni) da parte del DLgs. 139/2024, con particolare riguardo alla possibilità di scegliere il nuovo regime della cosiddetta “tassazione in entrata”.
Tassazione indiretta dei trust: cosa prevede la legge
Preliminarmente, occorre ricordare che il DLgs. 139/2024 ha inserito nel Tus una disciplina specificamente dedicata alla tassazione indiretta dei trust, contenuta nel nuovo art. 4-bis del DLgs. 346/90.
La disposizione, da un lato, ha recepito i principi in tema di tassazione in uscita elaborati dalla Corte di Cassazione al termine di un lungo periodo caratterizzato da orientamenti non uniformi, conclusioni peraltro condivise anche dall’Amministrazione finanziaria con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2022. Dall’altro lato, il legislatore ha introdotto un meccanismo opzionale che consente di anticipare il momento dell’imposizione.
Tassazione in uscita e in entrata: le differenze
Secondo il principio generale recepito dall’art. 4-bis, il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni è rappresentato dal trasferimento dei beni che determina l’arricchimento del beneficiario. Di conseguenza, nel trust l’imposizione deve ordinariamente intervenire al momento dell’attribuzione finale dei beni al beneficiario e non nella fase iniziale in cui tali beni vengono conferiti nel trust.
Il comma 1 della disposizione stabilisce, infatti, che i trust assumono rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni quando producono un arricchimento gratuito in favore dei beneficiari. La norma precisa, inoltre, che il tributo trova applicazione al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a questi ultimi. Le aliquote e le franchigie devono essere individuate sulla base del rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Viene così espressamente sancita, quale regime ordinario, la cosiddetta “tassazione in uscita”.
A tale criterio generale si affianca, tuttavia, una disciplina facoltativa. Il comma 3 dell’art. 4-bis riconosce al disponente del trust — oppure al trustee, qualora si tratti di un trust testamentario — la possibilità di scegliere il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale in occasione di ciascun apporto di beni o diritti al trust o, nel caso del trust testamentario, al momento dell’apertura della successione.
Il soggetto interessato può quindi derogare alla regola della tassazione in uscita e anticipare l’imposizione alla fase di dotazione del trust, optando per la cosiddetta “tassazione in entrata”.
Trust e franchigie: i dubbi sull’opzione fiscale
La formulazione letterale della norma aveva però suscitato alcune perplessità. Diversi interpreti avevano osservato che la disposizione utilizza il termine “corresponsione” dell’imposta, mentre i commi 1 e 2, relativi alla tassazione in uscita, fanno riferimento alla sua “applicazione”.
Questa differenza terminologica aveva fatto sorgere il dubbio che l’opzione per la tassazione in entrata potesse essere esercitata soltanto quando dal calcolo derivasse un’imposta concretamente dovuta. Al contrario, il regime opzionale avrebbe potuto risultare inapplicabile nei casi in cui, per effetto di una franchigia o di un’esenzione, non fosse necessario eseguire alcun versamento.
Tale discussione non risultava solo teorica ma particolarmente pratica poiché nel frattempo diversi atti di apporto sono stati effettuati e, per l’esperienza diretta di chi scrive, si segnala come l’opzione per la tassazione all’entrate sia stata particolarmente diffusa.
Tassazione in entrata del trust: il chiarimento dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha risolto tale incertezza nel corso della videoconferenza del 24 settembre 2026. All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto, in particolare, se il contribuente possa avvalersi del regime della tassazione in entrata anche quando l’applicazione delle franchigie previste dalla legge conduca a una liquidazione senza alcun importo da versare.
La risposta dell’Agenzia è stata positiva, precisando chela riduzione o il progressivo assorbimento delle franchigie contemplate dall’art. 57 del DLgs. 346/90 costituisce, a tutti gli effetti, una forma di tassazione. Ne deriva che l’opzione prevista dall’art. 4-bis può essere validamente esercitata anche quando il valore dei beni conferiti non superi la franchigia applicabile e, pertanto, non emerga un debito d’imposta da corrispondere. Il principio espresso dall’Agenzia dovrebbe inoltre poter trovare applicazione anche nelle ulteriori ipotesi in cui l’imposta non sia dovuta in conseguenza di una disposizione agevolativa.
Si può pensare, ad esempio, all’esenzione disciplinata dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 per i trasferimenti di aziende o di partecipazioni effettuati in favore dei discendenti o del coniuge del dante causa (cfr. A. Muro “Tassazione in entrata del trust anche quando le franchigie escludono l’imposta”, Eutekne.info). Anche in tale situazione, pertanto, dovrebbe essere consentito esercitare l’opzione per la tassazione in entrata, nonostante l’operazione non determini il concreto versamento dell’imposta.
Trust e pianificazione patrimoniale: cosa valutare
Resta comunque necessario, per qualsiasi operazione si ponga in essere per addivenire ad una riorganizzazione familiare e societaria, affidarsi previamente a professionisti specializzati sul tema per approfondire tutti gli aspetti giuridici e fiscali al fine di strutturare una operazione su misura e attenta ad ogni possibile scenario nel rispetto delle normative di riferimento.

