Tra chi si occupa di protezione del patrimonio circola da tempo una distinzione che ha un fondamento serio: l’atto con cui il trust viene istituito non sposta ricchezza, è “neutro”; a impoverire il disponente è l’atto con cui i beni vengono trasferiti al trustee, ed è quello che i creditori dovrebbero attaccare con l’azione revocatoria.
La Cassazione lo ha affermato in modo netto (n. 13388/2018), ma la regola vale finché i due momenti sono davvero distinti. Quando istituzione e conferimento sono racchiusi nello stesso rogito, e chi conferisce ha già alle spalle un’esposizione milionaria, la distinzione si sgretola prima ancora che i giudici entrino nel merito.
Lo mostra l’ordinanza n. 16233 del 25 maggio 2026 della Terza sezione civile della Cassazione, che ha dichiarato inammissibili tutti i motivi con cui due coniugi tentavano di salvare il trust nel quale avevano riversato immobili e partecipazioni societarie. La Corte non enuncia un nuovo principio sulla revocabilità del trust: racconta però, con precisione, come un atto possa nascere già vulnerabile e perché, una volta accertata l’inefficacia nei gradi di merito, la partita non possa più essere riaperta.
Una fideiussione da 4,68 milioni e un trust arrivato dopo
La vicenda nasce da una garanzia. Nell’ottobre 2009 due coniugi si rendono fideiussori di una società di cui sono soci, fino a 4,68 milioni di euro. Quattro anni più tardi, nel novembre 2013, davanti al notaio istituiscono un trust e vi conferiscono, nello stesso atto, gli immobili di loro proprietà e le quote della società garantita.
Il trustee, in una prima fase, è una società di consulenza; nel 2016 l’ufficio passa al genero dei disponenti. Nell’atto compare anche il riconoscimento di un debito di 346 mila euro verso la figlia e il marito di lei e, secondo la ricostruzione degli stessi disponenti, il trustee riceve il compito di soddisfare gli eventuali creditori, anche mediante datio in solutum. Sulla carta, un’operazione costruita con cura.
Nel frattempo, la garanzia viene escussa. Nel 2017 il credito, ceduto in blocco a una società di cartolarizzazione, viene azionato con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per oltre 2,8 milioni di euro, e la creditrice agisce in revocatoria contro l’atto del 2013. Il Tribunale di Reggio Emilia nel 2020 e la Corte d’appello di Bologna nel 2023 dichiarano l’atto inefficace nei suoi confronti: per lei è come se il conferimento non fosse mai avvenuto, e immobili e quote tornano a rispondere del debito. I disponenti ricorrono in Cassazione con quattro motivi. Nessuno supera l’esame di ammissibilità.
Perché l’atto era fragile fin dall’origine
Il punto più interessante della vicenda è ciò che la Corte non ha avuto bisogno di decidere: l’inefficacia si consolida non per una nuova affermazione di principio, ma perché l’operazione portava dentro di sé, fin dalla nascita, tutti gli elementi che rendono un atto attaccabile.
Azione revocatoria e credito anteriore
Il primo è il credito anteriore. Ai fini della revocatoria non serve che il credito sia liquido, esigibile o accertato da un giudice: basta una ragione di credito, anche eventuale. Per chi firma una fideiussione quella ragione nasce con la firma, non con l’escussione. Quando nel 2013 hanno conferito i beni, i coniugi erano da quattro anni garanti di un’esposizione da 4,68 milioni; il decreto ingiuntivo del 2017 non ha creato il debito, lo ha soltanto reso azionabile. Né conta che l’accertamento del credito non fosse ancora definitivo: la revocatoria tutela anche il credito in contestazione.
Trust e gratuità del conferimento
Il secondo è la gratuità. Il conferimento in trust non porta al disponente alcun corrispettivo, e per gli atti a titolo gratuito la legge alleggerisce in modo decisivo la posizione del creditore: è sufficiente provare che il debitore era consapevole del pregiudizio (la scientia damni), senza dover dimostrare nulla in capo al trustee che riceve i beni. Per questo il richiamo dei ricorrenti alla consapevolezza del “terzo acquirente” è caduto nel vuoto.
Segregazione patrimoniale e eventus damni
Il terzo è la segregazione stessa. La funzione tipica del trust, separare i beni dal patrimonio del disponente e sottrarli ai suoi creditori personali, è esattamente ciò che integra il pregiudizio (l’eventus damni) su cui si fonda l’azione. Non occorre che il debitore sia diventato incapiente: basta che la garanzia patrimoniale sia stata resa più incerta o più difficile da realizzare. La Corte d’appello lo aveva affermato richiamando un precedente della stessa Cassazione (n. 24986/2020), e i disponenti non sono riusciti a scalfire quel passaggio.
Trust e conferimento dei beni nello stesso atto
Il quarto elemento è strutturale: istituzione del trust e trasferimento dei beni coincidono nel medesimo atto. È qui che la distinzione tra atto istitutivo “neutro” e atto dispositivo perde il suo peso. I ricorrenti sostenevano che la revocatoria avrebbe dovuto colpire i singoli atti di dotazione e non l’atto istitutivo; ma dalla sentenza impugnata risultava un solo atto, quello del novembre 2013, con cui immobili e quote erano stati conferiti, e chi porta in Cassazione una questione che presuppone un accertamento di fatto deve indicare se, dove e come l’abbia sollevata nei gradi di merito. Non lo hanno fatto.
Le difese arrivate troppo tardi
Gli altri motivi hanno seguito la stessa sorte, e il modo in cui sono caduti è istruttivo quanto il merito. I disponenti invocavano l’esenzione prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c., per cui non è revocabile l’adempimento di un debito scaduto: il trust, sostenevano, costituiva l’adempimento del debito di 346 mila euro riconosciuto nell’atto a favore della figlia e del genero.
Si tratta però di un’eccezione in senso stretto, che va sollevata nella prima difesa davanti al tribunale, e il ricorso non riportava i passaggi degli atti di primo grado idonei a dimostrare che ciò fosse avvenuto; i giudici di merito, del resto, avevano considerato quel riconoscimento di debito soltanto per valutare la consapevolezza del pregiudizio.
Sono cadute anche le contestazioni sulla titolarità del credito, passato di mano tra più veicoli di cartolarizzazione, e quelle sui presupposti della revocatoria (il patrimonio capiente della società garantita, la presunta decadenza della banca dalla garanzia, lo scopo del trust di soddisfare i creditori): sotto la veste della violazione di legge, chiedevano alla Cassazione di rileggere le prove, mentre la valutazione del materiale probatorio spetta soltanto al giudice di merito e alla Corte di legittimità non è consentito attribuire un “peso” diverso ai singoli elementi.
La lezione per chi pianifica
Trust e protezione patrimoniale: conta il momento
La prima indicazione riguarda il tempo: la protezione offerta dal trust si costruisce quando i creditori non sono all’orizzonte. E l’orizzonte va guardato con attenzione, perché le fideiussioni rilasciate per la società di cui si è soci sono debiti a tutti gli effetti, anche se nessuno le ha ancora escusse. Chi ha firmato garanzie personali e poi istituisce un trust per la famiglia non sta pianificando in tempi non sospetti: sta disponendo dei propri beni con un’esposizione già aperta, e la consapevolezza del pregiudizio diventa pressoché impossibile da negare.
Atto istitutivo e conferimento nel trust
La seconda riguarda la struttura. La distinzione tra atto istitutivo e atti di dotazione conserva tutta la sua utilità, ma non è un espediente: funziona quando i due momenti sono realmente distinti, con un atto istitutivo che fissa il programma del trust e conferimenti successivi, ciascuno con la propria causa e la propria data. Racchiudere tutto in un unico rogito e invocare la distinzione soltanto quando il creditore ha già vinto significa affidarsi a un argomento che i giudici non possono nemmeno esaminare.
Revocatoria del trust: clausole e difes
La terza riguarda le clausole e la difesa. Prevedere che il trustee possa soddisfare i creditori, o inserire nell’atto il riconoscimento di un debito verso familiari, non trasforma il trust in uno scudo e può anzi offrire al creditore elementi ulteriori sulla consapevolezza del disponente: se un debito verso i figli esiste davvero ed è scaduto, la strada è pagarlo, non farlo transitare in un trust. E quando la revocatoria arriva, la partita si gioca in tribunale, fin dalla prima comparsa di risposta: eccezioni e questioni di fatto vanno sollevate lì, e documentate, perché la Cassazione non è un terzo grado in cui rileggere le prove con occhi nuovi.
L’ordinanza n. 16233/2026 non dice che ogni trust istituito da un debitore sia revocabile. Dice qualcosa di più utile per chi pianifica: la segregazione non si valuta in astratto, ma insieme alla struttura dell’operazione e alla posizione di chi la compie nel momento in cui la compie. Un conferimento gratuito, fatto da chi ha già firmato garanzie milionarie, con istituzione e trasferimento nello stesso atto, è vulnerabile dal primo giorno. E quando due gradi di giudizio lo hanno accertato, non c’è sottigliezza processuale che possa rimettere i beni al riparo.

