Le dichiarazioni di terzi rilevano come fonti di conoscenza, come fatti o indizi, che spetta al giudice di merito valutare insieme con gli altri elementi presuntivi
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio
Le dichiarazioni rese da terzi, acquisite nel corso del provvedimento di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria a carico del contribuente, possono essere utilizzate come elementi di fatto e indizio, nell’ambito degli altri elementi istruttori e come tali legittimano l’accertamento dell’ufficio.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 32024 del 28 ottobre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Per i giudici, le dichiarazioni di terzi non solo non possono essere automaticamente stralciate ma, come detto, rilevano come elementi indiziari.
Sarà successivamente compito del giudice di merito valutare, unitamente agli altri elementi presuntivi, la rilevanza di dette dichiarazioni e conseguentemente se possa dirsi soddisfatto l’onere della prova dell’ufficio, chiamato a dimostrare eventuali irregolarità o violazioni.
Più nello specifico, osserva la Corte, in tema di applicazione delle imposte dirette e indirette l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate in un avviso di accertamento (quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione dell’imposta), non può essere disconosciuta, tamquam non esset.
Al contrario, continuano i giudici, le dichiarazioni di terzi (nel caso di specie si contestava l’oggettiva inesistenza di alcune operazioni, al fine di dimostrare la natura di “cartiera” di alcune imprese) rilevano come fonti di conoscenza, come fatti o indizi, che spetta al giudice di merito valutare insieme con gli altri elementi presuntivi che completano il quadro probatorio a sostegno della pretesa tributaria.
Siffatta circostanza, conseguentemente, ricade nell’ambito della disposizione di cui all’art. 7 DLgs. 31.12.1992 n. 546, rubricato Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, a mente del quale:
- l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato
- il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni
- spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.