La donazione è un contratto idoneo a procurare un arricchimento altrui senza controprestazione
Esistono diverse tipologie di donazione e ognuna di queste può soddisfare al meglio le proprie esigenze
Donazione: cenni generali
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Così recita l’art. 769 del codice civile.
Dalla lettura della norma che disciplina l’istituto della donazione si desume, pertanto, che la donazione consiste in un contratto attraverso cui un soggetto, donante, decide di trasferire ad altri, donatario, senza corrispettivo, una parte del suo patrimonio. Inoltre, se ne desume che la donazione è un contratto e stante l’importanza che riveste deve essere conclusa sotto il controllo di un notaio, per atto pubblico e alla presenza di due testimoni.
Cosa può essere donato?
Oggetto di donazione possono essere tutti i beni e diritti del donante idonei ad arricchire il donatario. Si tratta, dunque, di:
• beni immobili
• crediti
• aziende
• denaro (nel rispetto dei limiti vigenti in materia di tracciabilità dei flussi monetari)
• veicoli
• opere d’arte
• azioni e quote di società
• titoli, quote di fondi di investimento.
Tipologie di donazione
Esistono diverse tipologie di donazione e ognuna presenta caratteristiche differenti che, in base ai casi specifici e alle singole esigenze, possono permettere al donante o al donatario di ottenere il massimo dei vantaggi. Tra le diverse tipologie di donazione, si annovera la:
- Donazione remuneratoria: è la donazione effettuata dal donante a favore del donatario per ragioni di gratitudine o riconoscenza. Alla donazione remuneratoria si applicano alcune specifiche disposizioni. Ad esempio, non può essere fatta valere la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli; il donante deve garantire (garanzia per evizione) che sulla cosa donata non gravino diritti di terzi; il donatario è dispensato dall’obbligo degli alimenti
- Donazione con condizione sospensiva o risolutiva: si parla di condizione sospensiva quando il donante vincola il prodursi dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Si parla di condizione risolutiva quando il donante subordina la cessazione dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto
- Donazione con apposizione di termine iniziale o finale: il termine è iniziale quando il donante indica un momento futuro e certo a partire dal quale, una volta verificato, la donazione avrà efficacia; finale quando è indicato un termine, futuro e certo che determinerà il momento limite di efficacia della donazione
- Donazione con riserva di usufrutto e riserva di disporre: nel primo caso, colui che dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati, potendo con ciò (il donante) continuare a utilizzare il bene e percepirne i frutti; nel secondo caso, il donante, ma non i suoi eredi, potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione
- Donazione modale: è la donazione che prevede a carico del donatario un certo onore. In questa ipotesi il donante può prevedere anche la risoluzione della donazione per mancato adempimento degli obblighi indicati.
Nullità e invalidità delle donazioni
L’atto di donazione risulta essere rispettivamente nullo o invalido quando, tanto nel soggetto che dona che nell’oggetto della donazione o nei motivi che spingono a donare, si riscontrano dei vizi o errori relativi alla capacità o volontà del donante (in certi casi anche del donatario), alla proprietà dei beni, alle cause di donazione.
Ad esempio, la donazione sarà invalida e come tale annullabile o perfino nulla se effettuata da persona incapace di intendere o volere o da un soggetto inabilitato, così come sono nulle, a certe condizioni, le donazioni fatte a favore del tutore o del notaio.
La donazione sarà poi invalida se riferita a beni futuri o beni di proprietà altrui: infatti, è necessario che oggetto di donazione siano esclusivamente i beni facenti già parte del patrimonio del donante.
La donazione contraddistinta da un errore sul motivo (di fatto o diritto) sarà annullabile; nulla invece la donazione contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
Ipotesi di revocazione
In determinati casi tassativi, l’ordinamento prevede una specifica tutela a favore del soggetto che ha effettuato la donazione, riconoscendo la possibilità di revocarla. Si tratta dell’ipotesi di:
- ingratitudine del donatario: in questo caso, se il donatario (chi riceve la donazione) è stato autore di atti gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio, la donazione potrà essere revocata
- sopravvenienza di figli: nell’ipotesi in cui, una volta effettuata la donazione, il donante dovesse avere o scoprire di avere dei figli o discendenti, la donazione effettuata potrà essere revocata.
Aspetti fiscali
Anche per gli atti di liberalità a titolo gratuito, come la donazione, è previsto, a carico di chi riceve, il pagamento di un imposta.
L’imposta di donazione colpisce le attribuzioni ai singoli beneficiari e si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti (di seguito detti base imponibile) eccedente la franchigia che eventualmente spetta in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario.
Aliquote e franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante in questi termini:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.
È bene notare che ove la donazione sia fatta congiuntamente a favore di più̀ soggetti, o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, le aliquote sopra elencate si applicano al valore delle quote dei beni o dei di- ritti attribuiti a ciascun beneficiario (salva sempre l’applicazione della franchigia eventualmente spettante a ciascun beneficiario).
Non si deve pagare imposta al ricorrere di alcune situazioni. Tra queste si segnala l’ipotesi in cui: il trasferimento per donazione è effettuato a favore di Stato, regione, provincia, comune, Onlus, enti pubblici associazioni o fondazioni; il trasferimento ha ad oggetto aziende familiari ed è rivolto a discendenti o coniugi, sia a titolo gratuito e (tra le altre condizioni) sia vincolato alla prosecuzione dell’attività di impresa.